Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3987 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. I, 19/02/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 19/02/2010), n.3987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in Roma, viale Liegi 16,

presso l’avv. Venturiello Michele, che con l’avv. Salvatore Mazzamuto

lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.M. e R.M., elettivamente domiciliati in Roma, via

S. Costanza 46, presso l’avv. Mancini Luigi, che con l’avv. Pietro

Litta li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti –

Cooperativa Edilizia Dipendenti ACI in liquidazione coatta

amministrativa in persona del liquidatore, domiciliata in Roma via

Città d’Europa 623 presso l’avv. Giorgio La Russa, che la

rappresenta giusta delega in atti;

– controricorrente –

Fallimento Alcero s.r.l. in persona del curatore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3070/05

dell’8.7.2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12.11.2 009 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Venturiello per il ricorrente e Mancini per i

resistenti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione per convalida di sequestro e per il merito del 5.7.91 B.F. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma T.M. e R.M., chiedendone la condanna alla restituzione di un immobile dagli stessi occupato ed al risarcimento del danno.

I convenuti, costituitisi, deducevano l’infondatezza della domanda e spiegavano domanda riconvenzionale per sentir accertare la legittimità del possesso del bene oggetto di controversia, chiamando inoltre in causa anche il fallimento della Alcero s.r.l. e la Cooperativa Dipendenti ACI, per essere manlevati nel caso di condanna.

Il giudizio veniva poi riunito ad altro promosso da T. e R. nei confronti di B., fallimento Alcero, Cooperativa Dipendenti ACI, per sentir dichiarare la nullità o l’inefficacia dell’atto notar Bissi (OMISSIS), con il quale l’immobile in contestazione era stato assegnato in proprietà a B., richiesta che il Tribunale accoglieva respingendo le altre domande.

La decisione, impugnata da B., veniva poi confermata dalla Corte di Appello di Roma, che in particolare rilevava come dovesse ritenersi certa l’avvenuta cessione di quota della Cooperativa da parte dell’appellante in favore di T. e R. e pertanto, considerato anche che il Bortone aveva comunicato ai competenti organi della Cooperativa di non aver nulla a pretendere da questa, erroneamente si sarebbe proceduto all’assegnazione in proprietà dell’immobile.

Avverso la decisione B. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo articolato in due profili, cui resistevano con controricorso la Cooperativa posta in liquidazione coatta amministrativa nell’ottobre 1992, e che in tale veste aveva partecipato al giudizio di secondo grado, nonchè T. e R..

Questi ultimi ed il ricorrente depositavano infine memoria.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 12.11.2009.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo di impugnazione B. ha denunciato violazione dell’art. 2523 c.c. (nella precedente formulazione) e vizio di motivazione sotto un duplice aspetto, vale a dire: a) con riferimento all’omessa considerazione che l’art. 17 dello Statuto della Cooperativa vieta, fra l’altro, la cessione delle quote della società, circostanza da cui discenderebbe l’irrilevanza dei rapporti fra le persone fisiche ( B.- T.) rispetto a quelli intercorrenti tra il socio B. e la Cooperativa e l’inefficacia della intervenuta cessione; b) in relazione alla mancata autorizzazione della cessione da parte degli amministratori della società, presupposto che avrebbe carattere costitutivo e non meramente integrativo, e la cui assenza avrebbe determinato comunque, anche per tale verso, l’inefficacia del negozio.

La doglianza, prospettata sotto il profilo della illegittimità della cessione delle quote sociali (sia per divieto statutario, che per mancata autorizzazione da parte degli amministratori), è infondata.

Ed infatti al riguardo va osservato che la Corte di appello, con valutazione di merito sufficientemente motivata ed immune da vizi logici, ha sostanzialmente interpretato la dichiarazione di B. F. in data 19.10.1988, con la quale veniva precisato che si intendeva ceduto “ogni diritto conseguente alla qualifica di socio e di non aver più nulla a pretendere dalla Cooperativa ACI per qualsiasi titolo o ragione”, come atto di recesso posto che quest’ultimo aveva in sostanza rinunziato a tutti i suoi diritti, e quindi ad essere considerato ancora socio della cooperativa” (p. 9).

Tale dichiarazione, secondo l’accertamento compiuto dalla Corte di appello, fu poi tempestivamente portata a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa (in data 25.10.1988) e quindi ulteriormente confermata dalle successive iniziative adottate sul punto dal B. (missiva al Consiglio di Amministrazione in data 22.10.1988, verbale del Consiglio in data 6.12.1988, dichiarazioni del 4 e del 6.12.1988), deponenti nel senso del superamento dell’atto negoziale in questione, ma quindi nello stesso tempo univocamente convergenti nel senso della sua originaria validità ed efficacia.

Orbene, considerato che l’incontestabile divieto di cessione delle quote contenuto nell’atto costitutivo rende legittimo l’esercizio del diritto di recesso da parte del socio (art. 2523 c.c., comma 2 nella precedente formulazione) e che la relativa attuazione si perfeziona con la comunicazione dell’atto alla società, deve concludersi che nella specie il recesso del B. si è compiutamente realizzato.

Il Consiglio di Amministrazione, come detto, era stato invero debitamente notiziato, mentre per quanto riguarda l’ulteriore adempimento dell’annotazione del recesso nel libro dei soci (art. 2526 c.c.), la sua inosservanza, imputabile peraltro esclusivamente al comportamento degli amministratori, risulta irrilevante nei confronti della parte e della Cooperativa, essendo la disposizione finalizzata alla tutela dei diritti dei terzi, nella specie non evocata e neppure astrattamente evocabile.

Conclusivamente il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti costituite nel giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.700, di cui Euro 200 per esborsi, in favore di T. e R., e in Euro 2.700, di cui Euro 200 per esborsi, in favore della Cooperativa Edilizia Dipendenti ACI in liquidazione coatta amministrativa, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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