Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3987 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 18/02/2011), n.3987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Primogest 3000 S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te

dom.ta in Roma Via Edoardo D’Onofrio 43, presso lo studio dell’avv.

CASSANO Umberto, che la rapp.ta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il relatore ha depositato la seguente relazione: “1. La contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 114/35/08, depositata in data 15.12.2008, con la quale è stato parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia avverso la sentenza di primo grado della CTP di Roma con cui era stato accolto il ricorso del contribuente avverso cartella esattoriale.

L’Agenzia si è costituita con controricorso.

2) La ricorrente ha lamentato con l’unica doglianza il vizio di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3) concludendo la censura con il seguente quesito di diritto: “dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se la sentenza della CTR di Roma sia viziata per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3) in quanto, contrariamente all’assunto della CTR, è illegittima, e come tale va annullata la cartella esattoriale de quo essendo la stessa è priva di qualsivoglia presupposto giustificativo sia in fatto che in diritto atteso che nel caso de quo l’istanza di annullamento è stata acquisita dal Competente Ufficio in data 27/04/2005; non soltanto l’Ufficio non ha provveduto entro il termine dei 120 giorni al riesame dell’atto impositivo, bensì in data 18.9.2006 è stata notificata la cartella di pagamento di cui all’oggetto”.

3) la censura non può essere presa in considerazione per due ordini di motivi. In primo luogo, va rilevato che la ricorrente ha omesso di indicare le norme di diritto che sarebbero state violate dalla CTR e su cui si fonderebbe la sua doglianza. Ora, pur aderendo all’orientamento giurisprudenziale (Cass. 26091/05) secondo cui l’indicazione delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, occorre comunque tener presente che si tratta di un elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell’impugnazione, ragion per cui la mancata indicazione delle disposizioni di legge comporta l’inammissibilità del gravame qualora gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, non consentano, come nel caso di specie, di individuare le norme e i principi di diritto che si assumono violati.

In secondo luogo, occorre che il ricorrente nella redazione del quesito, oltre ad indicare l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito, proceda all’enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice a quo, indicandone l’errore o gli errori compiuti e specificando la regola da applicare” (cfr S.U. n. 3519/2008, Cass. n. 19769/08). E ciò, in quanto la norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (Cass. n. 23153/07, ord. n. 4646/08 e n. 21979/08). Nella specie, la ricorrente ha del tutto omesso di indicare sia la regola di diritto che sarebbe stata violata sia la regola che a suo avviso dovrebbe essere applicata. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile”.

considerato che il Collegio ha condiviso le considerazioni contenute nella relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori; ritenuto che nessun elemento di segno contrario può essere tratto dalle memorie ex art. 378 c.p.c., depositate dalla ricorrente in quanto queste ultime non sono funzionalmente deputate a colmare le lacune del ricorso ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che non occorre provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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