Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3985 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 18/02/2011), n.3985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10454/2009 proposto da:

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA RIMINI 14, presso lo studio dell’avvocato LORENTI

Francesco, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 17/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di PALERMO, depositata l’08/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza dell’8/3/2008 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva il gravame interposto dalla sig. P. M. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo di rigetto dell’opposizione spiegata in relazione ad avviso di accertamento emesso dall’AGENZIA DELLE ENTRATE Palermo (OMISSIS) a titolo di I.R.P.E.F. ed ILOR per l’anno d’imposta 1995.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la P. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 MOTIVI. Con il 1^ MOTIVO denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (T.U.I.R.), D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 40 e 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

nonchè omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2^ MOTIVO denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 5, 14 e 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso dovrà essere ritenuto inammissibile in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Orbene, nel caso i motivi con i quali si denunzia violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, risultano formulati senza recare invero il prescritto quesito di diritto.

E’ d’altro canto da escludersi la configurabilità di una formulazione del quesito di diritto implicita nella formulazione del motivo di ricorso, avendo Cass., Sez. Un., 26/3/2007, n. 7258 precisato che una siffatta interpretazione si risolverebbe invero nell’abrogazione tacita della norma.

Quanto al vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il 1 motivo non reca la prescritta chiara indicazione – nei termini più sopra indicati – delle relative ragioni, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione 1 all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita;

rilevato che il ricorrente non ha presentato memoria, nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

considerato che non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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