Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3984 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 18/02/2020), n.3984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21399-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GAIA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 57/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALED dell’EMILIA ROMAGNA, depositata l’08/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, di rigetto del suo appello avverso una decisione della CTP di Ferrara, che aveva accolto l’impugnazione della contribuente s.r.l. “GAIA” avverso un avviso di liquidazione, con il quale l’Agenzia delle entrate le aveva chiesto il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura proporzionale, ritenendo che non le spettasse il beneficio fiscale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 168 del 1982, art. 5, comma 1, in quanto il trasferimento immobiliare, al quale doveva applicarsi l’agevolazione anzidetta, era avvenuto prima della stipula della convenzione fra il Comune di Castel del Rio e la società acquirente, avente ad oggetto l’inserimento del complesso immobiliare acquistato nel piano di recupero del prg di detto Comune.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 1982, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il beneficio fiscale dell’applicazione delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie in misura fissa, previsto dalla norma citata, si applicava solo ai trasferimenti di immobili, per i quali già sussisteva una convenzione fra il Comune ed i privati, con la quale gli immobili fossero stati già inseriti in un piano di recupero del patrimonio edilizio; pertanto detta convenzione doveva essere stipulata prima del trasferimento di un immobile interessato da detto piano di recupero; nella specie invece l’atto di trasferimento immobiliare era dell’11. gennaio 2010, mentre la convenzione con il Comune era avvenuta in epoca successiva (17 maggio 2010); e la norma anzidetta, siccome agevolativa fiscale, era da ritenere di natura eccezionale, e, come tale, di interpretazione restrittiva, rispetto al regime ordinario di imposizione tributaria;

che l’intimata non si è costituita;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia ricorrente è fondato;

che, invero, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 13703 del 2013; Cass. n. 11786 del 2008), ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale dell’imposta di registro, ipotecaria e catastali in misura fissa, la L. n. 168 del 1982, art. 5 richiede che, al momento della registrazione dell’atto di acquisto di un immobile, sussistano due requisiti, di cui uno oggettivo, consistente nell’inserimento dell’immobile in un piano di recupero edilizio, che pertanto dev’essere stato già stipulato dal privato con il Comune ed uno soggettivo, consistente nella circostanza che l’acquirente sia uno dei soggetti che attuino il piano di recupero, in precedenza concordato con il Comune;

che, pertanto, il beneficio fiscale in parola va ritenuto applicabile solo quando si siano realizzati entrambi detti elementi, con la conseguenza che il beneficio in esame non è applicabile qualora, come nella specie, l’acquirente, al momento dell’acquisto dell’immobile, non si era in precedenza vincolato con il Comune ad attuare il recupero edilizio dell’area, nella quale l’immobile era ubicato, anche in considerazione della natura agevolativa della norma, come tale di stretta interpretazione, essendo stata con essa derogate norme applicative di tributi;

che non è applicabile al caso in esame la giurisprudenza di legittimità citata dalla CTR (segnatamente: Cass. n. 14732 del 2014; Cass. n. 24085 del 2014), atteso che la stessa non si riferisce a beni immobili acquistati in una zona di recupero urbanistico, ma riguarda il diverso tema di immobili acquistati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3;

che pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessarie ulteriori indagini di merito, va rigettata l’originario ricorso proposto dalla società contribuente, con compensazione delle spese del grado di merito e declaratoria di irripetibilità di quelle del presente giudizio di legittimità, tenuto conto della particolarità della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente; compensa fra le parti le spese del merito e dichiara irripetibili quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 18 febbraio 2020

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