Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3983 del 18/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 18/02/2020), n.3983
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21204-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
E.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato MICHELE FIORINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1231/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’08/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI
RAFFAELE.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, di rigetto del suo appello avverso una decisione della CTP di Napoli, che aveva accolto l’impugnazione del contribuente E.L. avverso un avviso di liquidazione, con il quale l’Agenzia delle entrate gli aveva chiesto il pagamento delle imposte proporzionali ipotecarie e catastali, ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 47 e 49, su di un atto istitutivo di trust con conferimento di beni.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, convertito con modificazioni nella L. n. 286 del 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
che l’intimato si è costituito con controricorso;
che l’Agenzia delle entrate, con istanza del 26 novembre 2019, ha chiesto dichiararsi estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere, avendo il contribuente presentato istanza di definizione della lite, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018 ed avendo il medesimo pagato tutte le somme previste dalla citata normativa; che va pertanto dichiarato estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi della normativa sopra citata, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, con compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 18 febbraio 2020