Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3983 del 18/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3983 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 5023-2011 proposto da:
QUERNI

QRNGHR50T60I,009,

elettivamente

dotniciliata in ROMA, VT. P01,11\ 29, presso lo studio dell’avvocato
SASSI FRANCTSCO, che la rappresenta e difende giusta procura a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE di FROSINONr.;

– intimato avverso la sentenza n. 3718/2010 della (:(

D’.1PPF,1

) di

ROMA dei 22/04/2010, depositata il 16/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
presente il P.G. in persona del Dott. C;11JS11 3 13 1 1 CORASANITI.

Data pubblicazione: 18/02/2013

r.g.n. 5023/2011 Querni Gilberta c/ Comune di Frosinone
Oggetto: spese di lite

1. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 13 dicembre 2012, ai
sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380
bis c.p.c.:
2. “La Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile il gravame svolto dal Comune di
Frosinone avverso la sentenza impugnata che aveva parzialmente accolto le domande
proposte nei suoi confronti da Querni Gilberta e dichiarava compensate tra le parti le
spese del grado;
3. ricorre Querni Gilberta, con tre motivi, per violazione di legge e vizio di motivazione,
dolendosi che la Corte di merito abbia motivato la disposta compensazione delle spese
in difformità con la regolamentazione prevista dall’art. 92, co. 2 come modificato dalla
L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, e dall’art. 92 come modificato dalla L. 69/2009, e
per non aver condannato la parte soccombente al rimborso delle spese;
4. l’intimato non ha resistito;
5. il ricorso deve qualificarsi come manifestamente fondato. Premesso che il testo dell’art.
92 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, richiamato dalla
ricorrente, trova applicazione per i giudizi iniziati dopo l’entrata in vigore della citata
legge (L. n. 69 del 2009, art. 58) e che neanche è applicabile, ralione temporis, l’art. 92 nel
testo modificato dalla L. 263/2005, art. 2, comrna 1, lett. a), (necessità di esplicitare i
giusti motivi), trattandosi di giudizio iniziato nel 2001, la decisione della Corte
territoriale si discosta dal principio più volte ribadito da questa Corte, anche a Sezioni
unite, secondo cui la scelta discrezionale di compensare le spese processuali è riservata
al prudente ma comunque motivato apprezzamento del giudice di merito la cui
statuizione può essere censurata in sede di legittimità quando siano illogiche o
contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione e tali da inficiare, per
inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (v. S.U. 20598/2008 cui si rinvia per i
richiami alla giurisprudenza di legittimità formatasi anche con riferimento al testo
dell’art.92 previgente alla novella del 2005 e per la valorizzazione, al fine della
compensazione delle spese, dell’atteggiamento soggettivo del soccombente che ha agito
o resistito in giudizio). Nella specie, la motivazione data dai Giudici – che hanno fatto
riferimento alla “natura della decisione” non si sottrae alle censure sollevate, avendo
correlato la predetta regolamentazione delle spese ad una formula criptica che non
consente il controllo sulla congruità delle ragioni fondanti la decisione”.
6. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al
decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
7. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente fondato il
ricorso, che va pertanto accolto.
8. Per essere necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va rimessa, ai sensi dell’art.
384 c.p.c., ad altro Giudice, che si designa nella medesima Corte d’appello, in diversa
composizione, che procederà ad un nuovo esame della controversia alla stregua di
quanto sinora detto.
9. Al Giudice del rinvio si rimette anche la disciplina delle spese del presente giudizio di

r.g.n. 5023/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del
giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2012.

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