Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3983 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/02/2017, (ud. 05/12/2016, dep.15/02/2017),  n. 3983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16451-2011 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CORTINA

D’AMPEZZO 269, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DE SANTIS,

che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 291/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 23/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE SANTIS che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia dell’Entrate Ufficio di Avellino notificava a B.R., esercente l’attività di bar e caffè, avviso di accertamento col quale rettificava il reddito di impresa dichiarato per il 2002 ed il contribuente impugnava l’accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado, che accoglieva parzialmente il ricorso disponendo la rideterminazione dei ricavi derivanti dalla vendita in tazze di caffè e degli altri prodotti (rispettivamente considerando che per la preparazione della tazza di caffè non potevano impiegarsi meno di 8 grammi con una percentuale di sfrido del 50% e riducendo dal 93% al 75% l’indice di redditività della vendita degli altri prodotti).

2. La C.T.R. di Napoli sez. distaccata di Salerno, con sentenza n. 291/4/2010, rigettava l’appello proposto da B.R. rilevando che la sentenza appellata rispondeva in fatto e diritto ad un riscontro effettivo del rendimento dell’attività in oggetto e che le argomentazioni sulla sufficienza del reddito derivante dall’attività prospettata nell’ambito familiare quale giustificazione dell’eseguità dello stesso non appariva in alcun modo attendibile, stante la titolarità unica dell’attività.

3. Il contribuente ricorre per cassazione avverso questa sentenza con due motivi illustrati da memoria; l’Agenzia dell’Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 lett. d) anche in relazione agli artt. 2727, 2728, 2729 e 2969 c.c., il ricorrente denuncia l’assenza di elementi presuntivi gravi precisi e concordanti dai quali desumere la presenza di attività non dichiarate e l’esistenza di maggior ricavi, rilevando che i ricavi del contribuente erano stati rideterminati dall’Ufficio in mondo non congruo, e non conforme agli studi di settore, applicando una maggiorazione che non aveva rispondenza alla realtà, anche in considerazione del fatto che egli aveva tenuto regolarmente la contabilità dell’impresa, che non emergeva l’abnormità e l’irragionevolezza delle difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e l’asserita media del settore.

1.1. La prima censura è infondata posto che il ricorso all’accertamento analitico con ricostruzione induttiva dei ricavi previsto dal citato art. 39, comma 1, era legittimo in presenza di gravi presunzioni, quali, nella specie, l’inesatta e ingiustificata percentuale di ricarico applicata (notevolmente inferiore a quella praticata nel settore), la scarsa redditività (di Euro 9789,00) espressa nell’anno in esame, a prescindere dalla correttezza formale dei registri contabili.

1.2. A quanto sopra esposto è sufficiente aggiungere che dallo stesso ricorso risulta che l’accertamento induttivo dell’Ufficio si è fondato sulla scarsa significativià della redditività di impresa espressa nell’anno in esame quale unica fonte di reddito e che i ricavi non erano congrui rispetto agli indici risultanti dagli studi di settore. Per contro, la percentuale di ricarico operata dall’Ufficio derivava da esperienze rilevate nel corso di altre verifiche in conformità alle circolari ministeriali; essa è stata motivatamente rideterminata dalla CTP sulla base del calcolo del caffè occorrente e dello sfrido e delle condizioni socio economiche e territoriali nelle quali la ditta ha operato. Si tratta di una valutazione adeguata che risponde ai poteri tipici del giudice di merito e che, per essere scevra da vizi logici e giuridici, si sottrae a qualsiasi sindacato di legittimità in questa sede.

1.3. In secondo luogo il ricorrente censura la parziale rettifica dell’accertamento operata dalla Commissione Tributaria provinciale di Avellino all’esito del primo grado in quanto espressione di un potere spettante solo all’amministrazione attiva; ed inoltre perchè effettuata in modo discrezionale ed immotivato.

Lo stesso motivo è inammissibile nella parte in cui ripropone mere censure di merito e non vizi della sentenza ex art. 360 c.p.c.; ed è infondato nella parte in cui non considera che il giudice tributario è giudice del rapporto è come tale può modificare nel merito il contenuto dell’accertamento. Cfr. Sez. 5, Sentenza 10816 del 24/07/2002 (estensore: Tirelli F.) “In tema di accertamento di maggior valore, ai fini dell’imposta di registro, le Commissioni tributarie, oltre alla possibilità di confermare o annullare l’atto dell’amministrazione, in caso di errore o di difetto di prova, hanno anche il potere di ritoccare la stima operata dall’Ufficio. Ne consegue che, ove la Commissione si sia avvalsa di tale potere, ed abbia – pertanto – ritenuto assolto l’onere probatorio incombente sull’amministrazione, il contribuente non può più dolersi del ragionamento svolto dall’Amministrazione nell’avviso di accertamento ma deve sindacare l’esattezza e la congruità solo di quello svolto dal giudice nella motivazione della sua decisione”.

Nello stesso senso, Cass. 23171/2010 secondo cui il giudice tributario, che è giudice del rapporto, può modificare il contenuto dell’accertamento, nell’ambito dell’importo preteso dall’Ufficio, di cui le Commissioni tributarie possono operare la riduzione, ove correttamente motivata, come riscontrabile dagli elementi e dalle circostanze di causa. “Infatti secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 15825/2006; 16252/2007; 13868/2010; 13132/2010) essendo il processo tributario annoverabile non tra i processi di “impugnazione/annullamento”, ma fra quelli di “impugnazione/merito”, in quanto non diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva, sia della dichiarazione del contribuente che dell’accertamento dell’Ufficio, il giudice che ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare, come nella specie, l’atto impositivo, ma deve esaminare il merito della pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, ricondurla eventualmente nella corretta misura, purchè entro i limiti, della domanda”.

1.4. Nè si può applicare qui il contrario orientamento (circa l’insussistenza di un potere di determinazione del reddito in rettifica di quella compiuta dall’Ufficio) atteso che nel caso in esame non è stato cambiato il metodo di accertamento da analitico ad induttivo come invece nel precedente richiamato in ricorso (Cass. 10812/2010).

2. Col secondo motivo denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) il contribuente punta in realtà ad un riesame complessivo del merito del giudizio; laddove il giudice di secondo ha esercitato il proprio potere decisorio in modo congruo pervenendo ad un diverso accertamento fondato sull’esame dei fatti, sul richiamo per relationem della motivazione di primo grado, sul riscontro effettivo del rendimento dell’attività in oggetto e sull’infondatezza delle difese dell’appellante.

2.1. E’ consolidato in proposito l’orientamento di questa Corte, secondo cui la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all’ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie.

3. Per i motivi fin qui esposti la sentenza impugnata si sottrae ai vizi denunciati col ricorso, che deve essere quindi rigettato.

4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4000, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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