Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3982 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 18/02/2020), n.3982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15829-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BRITISH AIRWAYS PLC, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI

11, presso lo studio dell’avvocato ALDO FONTANELLI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6941/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, di rigetto del suo appello avverso una decisione della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso della contribuente British Airways avverso il silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle entrate su di una richiesta di rimborso crediti IRPEG per i periodi d’imposta 1 aprile 1990 – 31 marzo 1991 e 1 aprile 1991 – 31 marzo 1992.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto sulla medesima fattispecie, concernente istanza rimborso IRPEG per i periodi d’imposta 1 aprile 1990 – 31 marzo 1991 e 1 aprile 1991 – 31 marzo 1992, era intervenuta la sentenza della CTR del Lazio n. 07/21/2006, depositata il 7 febbraio 2006, con la quale era stato riconosciuto l’avvenuto rimborso alla società contribuente delle somme dovute per le annualità in questione con titoli di stato, nonchè, con separato ordinativo, gli interessi dovuti sulle somme anzidette; e di tale statuizione, ormai passata in giudicato, la CTR non aveva tenuto conto, in tal modo violando l’art. 2909 c.c.;

che la società contribuente si è costituita con controricorso ed ha altresì presentato memoria;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è infondato;

che, invero, la sentenza impugnata ha esaminato la censura formulata in appello dall’Agenzia delle entrate e riproposta nella presente sede di legittimità, concernente la circostanza che sui rimborsi IRPEG chiesti dalla società contribuente si fosse già pronunciata un’altra sentenza con autorità di cosa giudicata (la sentenza n. 7/721/06 emessa dalla CTP di Roma e depositata il 7 febbraio 2006), nel senso di ritenere come già avvenuti detti rimborsi;

che la sentenza impugnata ha sostenuto sul punto, con motivazione sintetica ma pur valida, che quanto contenuto nella citata sentenza passata in giudicato non fosse idoneo a provare l’avvenuto pagamento delle somme chieste dalla società contribuente nella presente sede, sia perchè non suffragato da alcuna documentazione, sia perchè contestato dalla società contribuente, che aveva escluso di avere ottenuto in pagamento detti rimborsi;

che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 10271 del 2016), la motivazione di una sentenza è censurabile in sede di legittimità solo se sia a tal punto illogica od incongrua da non consentire il controllo del procedimento logico adottato e da farla ritenere inficiata da così gravi anomalie da collocarla al di sotto del c.d. “minimo costituzionale”, inteso come contenuto minimo che deve avere una sentenza;

che, al contrario, nella specie, la CTR ha esaminato e risolto la questione dell’esistenza di un giudicato precedente sul tema dell’avvenuto rimborso delle somme chieste in restituzione dalla società contribuente, escludendo che detto giudicato si fossse formato con un ragionamento valutativo incensurabile nella presente sede;

che, inoltre, la ricorrente non ha provato il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, cui aveva fatto riferimento, omettendo di produrre la sentenza medesima e neppure producendo idonea certificazione, dalla quale potesse evincersi che la pronuncia non fosse soggetta ad impugnazione (cfr. Cass. n. 9746 del 2017);

che, pertanto, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va respinto, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio, quantificate come in dispositivo;

che, essendo soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di Euro 3.500,00, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 18 febbraio 2020

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