Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3982 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 18/02/2011), n.3982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9573/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO BONMERSI’ SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. IN o LIQUIDAZIONE

(OMISSIS) in persona del liquidatore e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ANTONIO MEUCCI 23,

presso lo studio dell’avvocato PETITTA LEONARDO, rappresentata e

difeso dall’avvocato DI DONATO Donato, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di NAPOLI del 20.2.08, depositata il 20/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO

ATTILIO SEPE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 20/3/2008 la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva il gravame interposto dalla dall’AGENZIA DELLE ENTRATE Napoli (OMISSIS) nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli di rigetto dell’opposizione spiegata in relazione ad avviso di accertamento emesso a titolo di I.V.A. per l’anno d’imposta 2001.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’AGENZIA DELLE ENTRATE propone ora ricorso per cassazione, affidato ad UNICO MOTIVO, con il quale denunzia insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Resiste con controricorso il CONSORZIO BONMERSI’ s.c.a.r.l. in liq..

Il ricorso dovrà essere ritenuto inammissibile in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che a completamento della relativa esposizione il motivo deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il motivo non reca la prescritta chiara indicazione – nei termini più sopra indicati – delle relative ragioni, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che la ricorrente ha presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni dal ricorrente esposte nella memoria, sostanziantesi nella idoneità del formulato motivo;

ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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