Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3981 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3981 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 25451-2016 proposto da:
VERDERI ROMANA, BELLI PRISCILLIANO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo
studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIOVANNI FRANCHI;
– ricorrenti contro
BANCA MONTE PARMA SPA, ora INTESA SANPAOLO SPA, in
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
L.G0 DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato
DARIO MARTELLA, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati ALBERTO SCOTTI, ANDREA MONTI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/02/2018

avverso la sentenza n. 1146/2016 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata 1’01/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

cassata l’impugnata sentenza — con la quale la Corte d’Appello di
Bologna, rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di primo
grado che aveva respinto la domanda da essi proposta volta a far
dichiarare la nullità dei contratti di investimento sottoscritti con la
banca intimata o, subordinatamente, la risoluzione per inadempimento
del contratto quadro in uno con la condanna della medesima a risarcire
il conseguente danno — sul rilievo che il decidente, condividendo
l’assunto del primo giudice, secondo cui era ravvisabile in capo agli
istanti il difetto dell’interesse ad agire, era incorso in errore poiché 1)
aveva ritenuto di trarre conferma del difetto in parola dall’intervenuta
alienazione dei titoli oggetto di investimento; 2) aveva omesso di
considerare a questo fine che era invece «pacifico che oggi quei titoli
valgono ben poco»; 3) aveva escluso in ragione di quanto previamente
denegato che potesse dichiararsi la nullità del contratto quadro; e 4)
aveva altresì respinto per la medesima ragione la pure proposta
domanda di risoluzione per inadempimento.
Al ricorso così proposto resiste l’intimata.
Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bis1 cod. proc. civ.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

Ric. 2016 n. 25451 sez. M1 – ud. 20-12-2017
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1. Con il ricorso in atti i ricorrenti Belli e Verderi chiedono che sia

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Risultando assorbente, nell’esame del proposto atto di gravame il
motivo sub 2) — atteso che le doglianze declinate con gli altri motivi di
ricorso si pongono in rapporto di dipendenza logica rispetto alla

accertamento che investe una condizione dell’azione in ragione del cui
difetto il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, poi, hanno ritenuto di
rigettare le domande proposte dagli odierni ricorrenti — nella specie si
impone preliminarmente di rilevarne l’inammissibilità, giacché,
limitandosi apoditticamente ad assumere, a riprova della sussistenza del
loro interesse all’azione, che é «pacifico che oggi quei titoli valgono ben
poco» senza aggiungere alcuna ulteriore argomentazione a conforto
dell’assunto ed, in particolare, al fine di incrinare il fondamento logicogiuridico dell’affermazione operata dal giudice d’appello, il motivo così
come declinato nei ristretti termini riportati viola manifestamente il
precetto della specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc.
civ. e contravviene al consolidato comando monofilattico di questa
Corte circa la necessità che la denuncia del vizio previsto dall’art. 360,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ. sia dedottq, a pena d’inammissibilità del
motivo «non solo con l’indicazione delle norme che si assumono
violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni
intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual
modo detetininate affermazioni in diritto contenute nella sentenza
impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme
regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite
dalla giurisprudenza di legittimità» (Cass., Sez. I, 29/11/2016, n.
24298), «non essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica
non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la

Ric. 2016 n. 25451 sez. M1 – ud. 20-12-2017
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questione dell’interesse ad agire degli istanti, trattandosi di

Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base
alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata e di assolvere,
così, il compito istituzionale di verificare il fondamento della suddetta
violazione (Cass., Sez. III, 5/06/2007, n. 13066).

ricorso, gli altri, logicamente subordinati, possono andare assorbiti.
4. Le spese seguono la soccombenza e doppio contributo.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di
parte intimata in euro 3100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al
15°/0 per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VII sezione civile
il giorno 20.12.2017.

3. Sottraendosi perciò alla chiesta cassazione il secondo motivo di

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