Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3981 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/02/2017, (ud. 05/12/2016, dep.15/02/2017),  n. 3981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15469-2011 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA E.Q. VISCONTI

20, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PETRONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCIO MODESTO MARIA ROSSI giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 102/2010 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 23/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. RIVERSO ROBERTO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROSSI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta al

controricorso e chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del 3 motivo

di ricorso e rigetto nel resto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia dell’Entrate Ufficio di Santa Maria Capua Vetere notificava a P.R., esercente attività di commercio di autoveicoli, avviso di accertamento col quale ai sensi del D.P.R. N. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), accertava in via induttiva maggiori ricavi per l’anno 2004 (pari ad Euro 38.404,00 riportati a tassazione ai fini IRPEF, IRAP e IVA) ed il contribuente impugnava l’accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado che accoglieva il ricorso annullando l’atto impugnato.

2. La C.T.R. di Napoli con sentenza 102/2010 accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio e in riforma della sentenza di primo grado dichiarava legittimo l’avviso di accertamento notificato, osservando che l’Ufficio aveva motivatamente proceduto alla rettifica del reddito del contribuente dopo l’attivazione del contraddittorio, esplicitando nell’avviso gli elementi di prova che avvaloravano lo scostamento di quanto dichiarato rispetto a quanto emerso nell’attività accertatrice sulla scorta di una percentuale di ricarico del 10% applicato al costo del venduto (espressione di una media semplice, considerato che la vendita veniva effettata sia ai privati sia ai rivenditori), in presenza di una serie di circostanze che rendevano inattendibili le scritture contabili del contribuente. P.R. ricorre per cassazione avverso questa sentenza con tre motivi; l’Ufficio resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo il ricorso deduce l’illegittimità della sentenza, violazione dell’art. 112 c.p.c., omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la percentuale di ricarico del 10% non era fondata su presunzioni dotate dei caratteri di gravità precisione e concordanza.

2. – Con il secondo motivo viene dedotto illegittimità della sentenza, violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., in quanto la percentuale di ricarico mediamente praticata difettava dei requisiti di precisione concordanza e gravità.

I primi due motivi, da esaminare unitariamente per connessione, sono infondati. Anzitutto non sussiste omissione di pronuncia sull’eccezione in ordine ai caratteri della presunzione, atteso che (ancorchè la motivazione farebbe pure un riferimento, non essenziale nè decisivo, all’ipotesi di accertamento standardizzato), le premesse esplicitate nella motivazione della sentenza si fondono comunque su circostanze costituenti presunzioni gravi, precise e concordanti.

E’ stato infatti evidenziato in sentenza che la documentazione contabile acquisita in sede di questionario ha portato ad evidenziare la presenza di una serie di anomalie: prima fra tutte il ricarico di una percentuale del 2,87 priva di qualsiasi giustificazione ed insufficiente da sola a coprire le spese di immatricolazione; ed inoltre il mancato addebito ai clienti del costo delle immatricolazioni, le vendite delle autovetture effettuate ad un prezzo inferiore a quelle di acquisto, la mancata indicazione della valutazione delle rimanenze nel bilancio di esercizio e la mancata esibizione del dettaglio delle stesse, le risultanze contabili evidenziate nelle scritture contabili diverse da quelle rilevate in sede di documentazione con conseguente inattendibilità sia della scritture stesse sia del reddito dichiarato, l’errata determinazione della base imponibile ai fini IVA.

Una volta accertata la inattendibilità delle scritture, il valore delle cessioni ben poteva essere ricavato in base alla media dei prezzi praticati; e tale metodo non introduce una presunzione di secondo grado posto che partendo da un fatto noto (prezzi) conduce all’accertamento di un fatto ignoto che è unico e cioè l’ammontare del venduto.

Il ricarico del 10%, in presenza della inattendibilità della documentazione, costituisce poi una media (inferiore alla media del 10,34% determinata con un ricarico medio ponderato ed a quella del 14% scaturente dagli studi di settore), che tiene conto pure del fatto che la vendita dell’autovetture veniva effettuata ai privati e ai rivenditori (con una percentuale di ricavi pari rispettivamente al 72% ed al 28%).

Si tratta di una valutazione che è stata riconosciuta congrua dal giudice di merito attraverso una motivazione adeguata e che, per essere scevra da vizi logici e giuridici, si sottrae a qualsiasi sindacato di legittimità in questa sede ed alle stesse censure con le quali il contribuente punta in realtà ad ottenere un riesame complessivo del merito del giudizio; laddove il giudice di secondo ha esercitato il proprio potere decisorio in modo congruo pervenendo ad un diverso accertamento fondato sull’esame dei fatti, e sul riscontro effettivo del rendimento dell’attività in oggetto e sull’infondatezza delle difese dell’appellato.

3. – Con il terzo motivo si deduce illegittimità, nullità della sentenza, omessa pronuncia, violazione del D.L. n. 41 del 1995, art. 112 c.p.c. e art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per le imposte dovute sulle vendite effettuate in “regime del margine”.

Il motivo è fondato. La sentenza d’appello nel riformare quella di primo grado, dichiarando legittimo in toto l’avviso di accertamento notificato al contribuente, non contiene alcuna statuizione sulla questione della tassazione delle cessioni effettuate da rivenditore di beni mobili usati, siccome prevista dal D.L. n. 41 del 1995, art. 36, conv. in L. n. 85 del 1995 che disciplina il commercio dei beni usati prevedendo l’assoggettamento ad Iva del solo utile lordo realizzato, cioè della differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto (eventualmente maggiorato delle spese accessorie e di riparazione) e non dell’intero corrispettivo; e ciò allo scopo di evitare una doppia tassazione su beni per i quali il rivenditore in genere ha già corrisposto un prezzo comprensivo di Iva che non ha potuto detrarre.

Si tratta di un’omissione di pronuncia che comporta violazione dell’art. 112 c.p.c. posto che la stessa questione apparteneva alla materia del contendere devoluta nel giudizio d’appello, come risulta anche dalle controdeduzioni ed eccezioni sollevate dal contribuente e riportate nella stessa sentenza d’appello nella narrativa in fatto (alla lett. e). Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto Cass. 7653/2012).

4. Sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte i primi due motivi di ricorso devono essere quindi respinti, mentre va accolto il terzo. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al giudice indicato nel dispositivo, il quale provvederà alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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