Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3980 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3980 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 25391-2016 proposto da:
TOZZI COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante,
TOZZI FRANCO, CASTIGLIONESI LIANA, quali fideiussori,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e
difesi dall’avvocato TIBERIO BARONI;
– ricorrentecontro
BANCA POPOLARE DI CORTONA SOCIETA’ COOPERATIVA
PER AZIONI;

intimata

avverso la sentenza n. 519/2016 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, emessa il 06/04/2016;

Data pubblicazione: 19/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti i ricorrenti chiedono che sia cassata l’impugnata
sentenza — con la quale la Corte d’Appello di Firenze, rigettandone

respinto l’opposizione da essi proposta avverso il decreto ingiuntivo
ottenuto dalla Banca Popolare di Cortona a fronte di un saldo passivo
di conto corrente — sul rilievo 1) che gli estratti conto richiamati dal
decidente non erano stati nella specie contestati in quanto mai giunti a
loro conoscenza; 2) che, come comprovato dalle prove testimoniali,
che «la Corte di Cassazione non potrà non esaminare» — così come
non potrebbe censurare il mancato espletamento della cm e la
mancanza di motivazione in ordine alla domanda riconvenzionale —
essi ricorrenti non erano in grado di comprendere il significato delle
clausole in punto di interessi; 3) che non era stata ordinata alla banca la
produzione dell’intera documentazione afferente al rapporto; 4) che le
disposizioni del TUB non erano automaticamente applicabili ai
rapporti con i fideiussori; e 5 ) che la condanna alle spese era stata
pronunciata in dissonanza dalle risultanze processuali.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
Memoria ex art. 380-bis1 cod. proc. civ. dei ricorrenti.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
Invero quanto alle doglianze declinate in relazione all’art. 360, comma
1, n. 5, cod. proc. civ., di cui sono espressione i motivi 2) e 5), occorre
Ric. 2016 n. 25391 sez. M1 – ud. 20-12-2017
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l’appello, ha confemiato la decisione di primo grado che aveva

dare previamente atto — in disparte dall’inammissibilità che ne inficia
altrimenti la prospettazione risultando esse estranee alla disposizione di
indirizzo e finalizzate piuttosto alla rinnovazione del giudizio di fatto —
della sussistenza della preclusione di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod.
proc. civ., atteso che la sentenza impugnata, a cui la norma in parola è

decisione di primo grado, onde la sua ricorribilità per cassazione è
consentita solo per errore di diritto.
Quanto alle doglianze declinate in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,
cod. proc. civ., vale a dire quelle di cui ai motivi sub 1), 3) e 4), si
impone analogamente di rilevarne l’inammissibilità, posto che per il
carattere vincolato che assume nel nostro ordinamento il giudizio di
legittimità occorre che nell’esposizione dei motivi di ricorso trovino
espressione le ragioni del dissenso, formulate in termini tali da
soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità alla
decisione impugnata proprie del mezzo azionato e, insieme, da
costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle
ragioni che ne hanno indotto l’adozione, sicché va conseguentemente
dichiarato inammissibile il ricorso o i motivi di esso che, come quelli
qui in esame, «non precisino in alcuna maniera in che cosa consista la
violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si
sostiene errata, o che si limitino ad una affermazione apodittica non
seguita da alcuna dimostrazione» (Cass., Sez. IV, 6/07/2007, n. 15263).
3. Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
4. Nulla spese in difetto di costituzione della parte intimata.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ric. 2016 n. 25391 sez. M1 – ud. 20-12-2017
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applicabile ratione ternporis, è stata pronunciata a conferma della

PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile
il giorno 20.12.2017.
Il Presidente
Dott. Andrea Scaldaferri

II Funzionario GiuGzi,gric

DEPOSI AT0 N CANCELLERIA
Roma,_ .

tt 9 FEL 2018

dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del

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