Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3980 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 16/02/2021), n.3980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16382-2017 proposto da:

ATC AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE,

elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli

avvocati LUCA CATTALANO, GIUSEPPE BONGIOANNI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VOLVERA, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA SUPPA, ANTONIO

CHIARELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/2017 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 18/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. MARIA ELENA MELE.

 

Fatto

L’Agenzia territoriale per la casa del Piemonte centrale (ATC) ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Volvera aveva rigettato l’istanza di rimborso dell’IMU dalla stessa versata per gli immobili di sua proprietà e destinati ad edilizia sociale per l’anno 2012, ritenendo che non spettasse all’ente la pretesa esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i).

La Commissione tributaria provinciale di Torino rigettava il ricorso ritenendo non sussistenti i presupposti di detta esenzione.

Tale decisione veniva impugnata dall’Agenzia avanti alla Commissione tributaria regionale del Piemonte la quale rigettava l’appello con sentenza avverso la quale l’Agenzia territoriale proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi e sostenuto da memoria.

Il Comune di Volvera ha resistito con controricorso.

Diritto

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento al combinato disposto L.R. Piemonte n. 3 del 2010, artt. 28, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1 lett. i), del D.L. n. 1 del 2012, art. 91 bis, comma 3, secondo periodo, conv. in L. n. 27 del 2012, decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La decisione impugnata, nell’escludere la spettanza alla ATC del diritto all’esenzione dal pagamento dell’IMU per mancata utilizzazione diretta del bene, avrebbe accolto una soluzione che, pur consolidata nel contesto normativo previgente al 2012, sarebbe oggi superata dal D.M. n. 200 del 2012 che avrebbe equiparato “l’utilizzo indiretto” proprio di ATC all'”utilizzo diretto” proprio dei soggetti che svolgono in via istituzionale altri tipi di attività sempre con modalità non commerciali, parimenti contemplate nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i).

Con il secondo motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 10 bis comma 4, non avendo la sentenza impugnata riconosciuto alla ricorrente la facoltà di optare per la soluzione fiscalmente meno onerosa come consentito dall’ordinamento.

I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente stante l’intima connessione, sono infondati.

Occorre premettere che il presupposto per l’applicazione dell’IMU è il medesimo di quello previsto per l’ICI. Il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, conv. in L. n. 214 del 2011 stabilisce, infatti, che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 e pertanto di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. Soggetti passivi sono “il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività”.

Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, contempla talune ipotesi di esenzione dall’imposta, tra le quali vi è quella invocata dalla odierna ricorrente contenuta nella lett. i), della disposizione richiamata, relativa agli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio nazionale, non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, “destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive”.

Ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8, tale esenzione si applica anche all’IMU.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’esenzione in parola esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito.

Ha altresì ritenuto che tali condizioni non sussistano con riguardo agli immobili gestiti dalle aziende per l’edilizia residenziale pubblica (IACP), sicchè ad essi l’esenzione non spetta (Cass., Sez. un. 28160 del 2008, Rv. 605542-01; Cass., Sez. 6-5, n. 13542 del 2016; Cass., Sez. 5, n. 14226 del 2015; Cass., Sez. 5, n. 3733 del 2010).

Si è messo in luce come tali soggetti possano beneficiare della riduzione di imposta, prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4, estesa dal D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10, anche all’IMU.

Su tale conclusione non ha inciso il D.L. n. 1 del 2012, art. 91 bis, il quale ha specificato che le attività di cui all’art. 7, lett. i), devono essere svolte con “modalità non commerciali”. Neppure vi ha inciso il D.L. n. 174 del 2012, nè, tanto meno il decreto ministeriale n. 200 del 2012 cui era stato demandato il compito di definire i requisiti per qualificare le suddette attività come non commerciali.

Tali disposizioni, limitandosi a definire l’ambito oggettivo dell’esenzione, non ne hanno modificato quello soggettivo, sicchè per gli immobili assegnati dagli IACP opera la detrazione prevista dal D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10.

Ad analoga conclusione, la giurisprudenza di legittimità è pervenuta quanto alle Agenzie territoriali per la casa (ATC), istituite con L.R. Piemonte n. 11 del 1993, le quali esercitano in ambito locale le funzioni già attribuite agli IACP e che sono qualificate dalla L.R. citata, art. 3, come enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione che provvedono alla amministrazione e gestione del proprio patrimonio e di quello ad esse affidato da altri enti pubblici, nonchè alla attuazione di interventi finalizzati all’incremento e alla conservazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e dei relativi servizi.

Questa Corte ha escluso che dette Agenzie possano beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) cit. mancando entrambi i requisiti previsti da tale disposizione. Innanzitutto, non è ravvisabile l’utilizzo diretto degli immobili da parte delle ATC, non potendosi esso rinvenire nella istituzionale destinazione alla locazione degli immobili di edilizia sovvenzionata, ed essendo a questo fine irrilevante la circostanza che tale attività sia assistita da finalità di pubblico interesse.

Dall’altro canto, difetta il requisito della esclusiva destinazione degli immobili ad attività non produttive di reddito, dal momento che il godimento degli immobili da parte dei cittadini assegnatari è comunque assoggettato al pagamento di pigioni – sia pure inferiori a quelle di mercato – remunerative del capitale investito e che le finalità sociali svolte per legge da tali enti non escludono che la locazione delle unità abitative sia una attività di carattere economico (Cass., Sez. 5, n. 34601 del 2019, Rv. 656465-01). In proposito si è altresì precisato (proprio in fattispecie relativa alle ATC istituite dalla Regione Piemonte) che la tenuità e modestia del canone corrisposto dal locatario non esclude il carattere economico dell’attività svolta dall’ente, “non essendovi equivalenza tra il concetto di corrispettivo tenue o modesto e quello di corrispettivo simbolico, il quale esclude completamente il rapporto sinallagmatico, sussistente invece nel primo caso” (Sez. 6-5, n. 8964 del 2020, Rv. 657665-01. V., altresì, Sez. 5, n. 24308 del 2019, Rv. 655478-01).

Alle considerazioni sopra esposte consegue il rigetto del ricorso. Considerato che all’epoca della proposizione del ricorso non si era ancora consolidata la giurisprudenza di questa Corte in relazione all’ambito delle esenzioni dall’IMU, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA