Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 398 del 10/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 398 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MANNA FELICE

à

SENTENZA

sul ricorso 28519-2012 proposto da:
NATALE

DANILO

NTLDNL81T51D086W,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ATANASIO KIRCHER 7, presso lo
studio dell’avvocato STEFANIA JASONNA, rappresentato e
difeso dall’avvocato VETERE SALVATORE;
– ricorrente 2013
2289

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

4

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

Data pubblicazione: 10/01/2014

legis;
– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 05/09/2012 R.G.n. 493/11;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

2

.

IN FATTO
Con ricorso del 4.11.2011 Danilo Natale adiva la Corte d’appello di
Salerno per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di
un equo indennizzo, ai sensi dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in

dell’uomo (CEDU), del 4.11.1950, ratificata con legge n. 848/55, per
l’eccessiva durata di un processo civile instaurato innanzi al Tribunale di
Cosenza, cancellato dal ruolo il 3.3.2011.
Con decreto del 5.9.2012 la Corte salernitana dichiarava inammissibile il
ricorso, non avendo il ricorrente documentato, con idonea attestazione di
cancelleria, la cancellazione della causa ovvero la sua pendenza, di guisa che
non vi erano gli elementi indispensabili per verificare la tempestiva
proposizione del ricorso ex lege Pinto.
Per la cassazione di tale decreto ricorre Danilo Natale, in base ad un unico
motivo.
Per il Ministero della Giustizia l’Avvocatura generale dello Stato ha
depositato un “atto di costituzione”, allo scopo di partecipare alla discussione
della causa.
Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza i9 redatta in
forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente deduce la violazione
dell’art. 3, 5 0 comma della legge n. 89/01, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.
Sostiene, al riguardo, che la Corte territoriale avrebbe dovuto avvalersi dei
poteri officiosi che detta norma attribuisce al giudice, al fine di richiedere
3

relazione all’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti

informazioni alla Corte calabrese circa l’esito del giudizio presupposto.
L’esercizio di tali poteri, aggiunge, era ancor più necessario in ccrsiderazione
del fatto che il ricorrente ne aveva fatto espressa richiesta nelle conclusioni
istruttorie.

2.1. – In un recente ed analogo caso (Cass. n. 12044/13) che questa Corte
condivide integralmente e che conviene riportare, è stato osservato che “al
potere di disporre, su richiesta del ricorrente, l’acquisizione in tutto o in parte
degli atti e dei documenti del processo presupposto (art. 3, comma 5 legge cit.
testo previgente), si aggiunge quello officioso, derivabile dalla natura
camerale del procedimento ex lege n. 89/01 e dunque dall’art. 738, terzo
comma c.p.c. (che consente un’esplicazione più ampia della facoltà prevista
dall’art. 213 c.p.c. per il giudizio ordinario di cognizione), di richiedere
all’ufficio giudiziario interessato informazioni circa la pendenza del processo
alla data di presentazione del ricorso. L’un potere (quello di acquisire atti e
documenti su semplice istanza di parte) non può logicamente essere disgiunto
dall’altro (quello di richiedere informazioni sulla pendenza del medesimo
processo a una certa data), sol che si consideri che dalle stesse copie degli atti
trasmessi ben può emergere la pendenza del processo presupposto alla data
che interessa. In tale direzione sembra muoversi Cass. n. 16367/11, che ha
applicato il principio espresso da Cass. n. 18603/05 — secondo cui il giudice
non può rigettare la domanda per eventuali carenze probatorie superabili con
l’esercizio del potere d’iniziativa che la legge n. 89/01 gli concede —
annullando il decreto con cui la Corte di merito aveva respinto la domanda
perché il ricorrente non aveva dimostrato la pendenza davanti al giudice
4

2. – Il motivo è fondato.

amministrativo del giudizio che lo riguardava. A conclusioni analoghe è
pervenuta di recente Cass. n. 4103/13, la quale ha ritenuto che il potere
officioso di acquisizione di atti e documenti ex art. 3, comma quinto, della
legge 24 marzo 2001, n. 89 – che è coerente con il potere di assumere

cod. proc. civ. – non consente, in presenza di una espressa richiesta della parte
in ordine a tale acquisizione, di considerarla onerata, al fine della prova della
tempestività della domanda, della produzione di atti e documenti del processo
presupposto, tra i quali va compreso sia l’avviso di avvenuta notificazione
della sentenza da parte dell’ufficiale giudiziario ex art. 112 del d.P.R. 15
dicembre 1959, n. 1229, sia l’avviso dell’avvenuta notificazione
dell’impugnazione ex art. 123 disp. att. cod. proc. civ., da annotarsi
sull’originale della sentenza”.
2.2. – La Corte territoriale non si è attenuta a tale principio, dando
prevalenza, in una situazione processuale che non lo consente, al principio
dispositivo della prova in luogo di quello di acquisizione, nel senso e nella
portata anzi detti.
3. – Accolto il ricorso, s’impone l’annullamento del decreto impugnato con
rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Salerno, che ai sensi dell’art.
385, comma 3 c.p.c. provvederà anche sulle spese di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Salerno, che provvederà anche sulle spese di
cassazione.

5

informazioni previsto in generale per i procedimenti camerali dall’art. 738

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 5.11.2013.

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