Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 398 del 10/01/2013


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 398 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA

sul ricorso 27969-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende ape legis;
– ricorrente contro

ISTITUTO
2012
580

NEUROLOGICO

MEDITERRANEO

NEUROMED

SRL,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso
la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, reppresentato
e

difeso dall’Avvocato NEGRO GIUSEPPINA con studio in

ISERNIA VIA GIOVANNI XXIII 38, con procura notarile del
Not. Dr. VENTRIGLIA ANTONIO in VENAFRO rep. n. 61263 del
20/04/2011;

Data pubblicazione: 10/01/2013

– resistente con procura notarile

avverso la sentenza n. 37/2006 della COMM.TRIB.REG. di
CAMPOBASSO, depositata il 18/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/11/2012 dal Consigliere Dott. MARIO
GIGNA;

la rinuncia al ricorso;
udito per il resistente l’Avvocato NEGRO, che accetta la
rinuncia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per
l’estinzione del ricorso per rinuncia.

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN, che conferma

é.- SENTE DA REGITRA7in..,:`N
,SLHI.
ORDINANZA

MAILRIA.

A seguito del silenzio rifiuto del Centro di Servizio in ordine ad altrettante istanze di rimborso, l’Istituto
Neurologico Mediterraneo Neuromed srl presentava quattro distinti ricorsi alla CTP di Isernia per ottenere
la restituzione del 50% dell’Irpeg versata nel 1996 e dell’Irpef ritenuta alla fonte per gli anni 1995 e 1996; al
riguardo sosteneva che dette imposte erano state indebitamente versate, in ragione della natura di Istituto
di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) della società ricorrente, con conseguente esenzione ex art.
6 DPR 601/73.

Con sentenza 3-7/18-9-2006 la CTR di Campobasso rigettava l’appello dell’Amministrazione.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi;
l’Istituto non svolgeva attività difensiva
in data 2-11-2012 veniva depositata istanza di rinuncia al ricorso da parte dell’Agenzia, non essendo andata
a buon fine la notificazione del ricorso introduttivo.
Questa Corte non può che prendere atto della ritualità della detta rinuncia e, in conformità a quanto
richiesto dalla stessa Agenzia ricorrente, dichiarare estinto il giudizio.
Nulla sulle spese, non avendo la resistente svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 27-11-2012 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria..

Con sentenza 14-7/23-9-2003 l’adita CTP accoglieva i ricorsi.

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