Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3979 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3979 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 24658-2016 proposto da:
PARAPINI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALTER ANGELI;
– ricorrente contro
EUROPA FACTOR SPA, in persona del legale rappresentante, in
qualità di mandataria di CANASTA SPV SRL, elettivamente
domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 7, presso lo
studio dell’avvocato LUCIA ZACCAGNINI, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente contro
TRUFFARELLI PAOLA;

Data pubblicazione: 19/02/2018

- intimata avverso la sentenza n. 233/2016 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA, depositata il 23/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

1. Con il ricorso in atti Maurizio Parapini chiede che sia cassata
l’impugnata sentenza — con la quale la Corte d’Appello di Perugia,
respingendone l’appello, ha confermato la decisione di primo grado
che aveva, tra l’altro, dichiarato l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 cod.
civ., del negozio traslativo a mezzo del quale il Parapini aveva trasferito
al proprio coniuge i diritti su alcuni immobili di sua proprietà — sul
rilievo che il decidente, nel ritenere provata la

scentia damni del

beneficiario su base presuntiva, aveva omesso di considerare in senso
contrario in violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. il dato specifico
emergente dal bilancio di esercizio della società garantita dal Parapini
ed evidenziante una situazione patrimoniale attiva.
Resiste con controricorso l’intimata
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
Vale invero osservato, sul rilievo che il ragionamento presuntivo
sviluppato dal decidente di merito è censurabile in sede di legittimità
per violazione di legge allorché risultino violate le regole
procedimentali sottese all’operazione e consistenti, segnatamente, nella
selezione degli elementi indiziari provvisti di rilevanza probatoria e
nell’apprezzamento complessivo della loro concludenza decisoria
Ptic. 2016 n. 24658 sez. M1 – ud. 20-12-2017
-2-

RITENUTO IN FATTO

(Cass., Sez. I, 13/10/2005, n. 19894), che nella specie la denunciata
violazione non sussiste, atteso che la doglianza — che si sostanzia nel
lamentare l’omesso esame di una circostanza di prova — ove si tenga
conto dell’iter motivazionale — che rinviene nell’indicazione di una
pluralità di fonti indiziare le ragioni della propria adozione — fuoriesce

ad essere state applicate esattamente a livello di proclamazione astratta,
lo siano state anche sotto il profilo dell’applicazione concreta e mette
più chiaramente radici nella denuncia di una violazione motivazionale
che, ove mai fosse perseguibile alla stregua del novellato art. 360,
comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non legittima in ogni caso la
rinnovazione di un sindacato di fatto, quale nella specie è quello qui
richiesto dal ricorrente
3. Le spese seguono la soccombenza e doppio contributo.

PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di
parte intimata in euro 5100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al
15`)/0 per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile
il giorno 20.12.2017.
Il Presidente
Dott. A e rea Scaldaferri
Ric. 2016 n. 24658 sez. M1 – ud. 20-12-2017
-3-

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dall’area entro cui è consentito controllare se le norme richiamate, oltre

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