Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3979 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 3979 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 21726-2009 proposto da:
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in
ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– ricorrente –

2013

contro

3789

PUNZI LUCIA;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 19/02/2014

PUNZI LUCIA C.F.

PNZLCU53P69E469F,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo
studio dell’avvocato LENOCI MARIA CRISTINA,
rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNETTI MICHELE,
giusta delega in atti;

contro

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA 80185250588;
– intimato –

avverso la sentenza n. 694/2009 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 10/04/2009 R.G.N. 2053/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/12/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del
ricorso incidentale.

-controricorrente e ricorrente incidentale –

R.G. 21726/2009

,
FATTO E DIRITTO

(4a

Con sentenza depositata il 10-4-2009 la Corte d’Appello di Lecce,
riformando la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Taranto del 15-

confronti del Ministero dell’Istruzione, dichiarava il diritto dell’appellante a
vedersi determinata la retribuzione all’interno della posizione economica del
profilo professionale di “direttore dei servizi generali e amministrativi”
(DSGA) sulla base dell’anzianità maturata alla data del 24-7-2003,
comprensiva dei servizi pre-ruolo e di quelli prestati in qualifica inferiore e
condannava il Ministero al pagamento delle differenze retributive tra quanto
come sopra dovuto (ai sensi dell’art. 142 del uni 24-7-2003 che richiama l’art.
66 del cali 4-8-1995) e quanto corrisposto, a decorrere dalla detta data, con gli
interessi legali dal giorno di maturazione di ciascun diritto, oltre al pagamento
delle spese del doppio grado.
Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca ha proposto ricorso con un unico motivo.
La Punzi ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale
con un unico motivo chiedendo il riconoscimento ai fini giuridici ed economici
di tutti i servizi prestati anteriormente al 1-9-2000, data di inquadramento
nell’area D2 con il profilo di DSGA.
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Ciò posto, preliminarmente riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex
art. 335 c.p.c.., va rilevato che con l’unico motivo del ricorso principale, il
Ministero, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 66 comma 6

1-2007, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Lucia Punzi nei

del =l 4-8-1995, degli artt. 34 e 48 del ceni 26-9-1999, degli artt. 8 e 19 del
ccnl 15-3-2001 e degli artt. 87 e 142 del =l 24-7-2003, in relazione all’art.
360 n. 3 c.p.c., in sostanza deduce che le parti in sede di contrattazione
collettiva hanno inteso compiutamente disciplinare il trattamento economico

applicazione dell’art. 34 c.c.n.l. 26.5.99 e hanno deciso di usare il meccanismo
della temporizzazione quale criterio attraverso il quale ciascuno avrebbe
dovuto essere collocato nelle varie posizioni economiche in cui il profilo era
destinato ad articolarsi, per cui a tali lavoratori non può essere applicata la
vecchia disciplina.
Il detto ricorso principale è fondato e va accolto in base alla
giurisprudenza consolidata di questa Corte che ha ripetutamente affermato che
“in tema di personale del comparto scuola, l’art. 142, lett. f), punto 8, del
CCNL 24 luglio 2003 relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al primo
biennio economico 2002/2003, che richiama l’art. 66, comma 6, del CCNL 4
agosto 1995, che a sua volta richiama l’art. 4 del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399,
non trova applicazione nel primo inquadramento del profilo professionale di
Direttore dei servizi generali ed amministrativi istituito dall’art. 34 del CCNL
Comparto Scuola 26 maggio 1999, posto che per esso valgono le regole fissate
dall’art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000/2001 del
personale del Comparto Scuola del 9 marzo 2001 e dall’art. 87 del citato CCNL
24 luglio 2003.” (v. Cass. 1-3-2010 n. 4885, nonché, fra le altre, Cass. 2.12.10
n. 24431, Cass. 9.12.10 nn. 24912 – 24913 -24914, Cass. 24.2.11 n. 4805. ord.
N. 4508/2011, ord. n. 21208/2012).

2

spettante ai lavoratori transitati nel nuovo profilo per effetto della prima

Tale specifica norma, di cui all’art. 8 del uni citato, come è stato più volte
affermato, regola, infatti, “il trattamento economico spettante dal 10 settembre
2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di “direttore dei
servizi generali e amministrativi” in sede di prima applicazione, ai sensi

il predetto personale, la regola generale più favorevole in tema di computo
dell’intera anzianità di servizio per il caso di inquadramento nella qualifica
superiore”, sia perché “non è configurabile alcun contrasto con le norme
imperative, non essendo il contratto collettivo sindacabile sotto il profilo della
ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento” (v. Cass. 212-2010 n. 24431, Cass. 21-2-2011 n. 4141, Cass. 21-3-2011 n. 6372, Cass.
23-6-2011 n. 13869), sia per la “specificità della situazione regolata che nella
specie è limitata alla fase del primo inquadramento nel profilo” (v. fra le altre
Cass. 16213/2011, Cass. 20665/2011, nonché, da ultimo, varie ordinanze di
manifesta fondatezza dei ricorsi del Ministero – v. fra le altre Cass. ord. n.ri
20651/2012, 21208/2012, 2587/2013, 2589/2013 – e infondatezza del ricorso
dei lavoratori — v. fra le altre Cass. 19785/2012, 20168/2012, 20624/2012,
22865/2012, 23224/2012, 2590/2013, 2271/2013).
Il ricorso del Ministero va pertanto accolto, così risultando assorbito
l’esame del ricorso incidentale, in quanto, alla stregua dei principi sopra
richiamati, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito con il rigetto integrale della domanda introduttiva della
Punzi.

3

dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per

Infine, mentre le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti,
in considerazione della novità, all’epoca, delle questioni controverse, le spese
del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.

ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta
la domanda introduttiva della ‘Punzi; compensa le spese dei gradi di merito e
condanna la Punzi al pagamento, in favore del ricorrente principale, delle spese
di legittimità liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a
debito.
Roma 19 dicembre 2013

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito il

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