Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3979 del 18/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 18/02/2020), n.3979
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10612-2018 proposto da:
DITTA PSAILA GEOM. N., in persona del suo titolare omonimo,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato CALOGERO GIARDINA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3357/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, depositata il 18/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI
RAFFAELE.
Fatto
RILEVATO
che la contribuente ditta PSAILA N. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, di rigetto del suo appello avverso una decisione della CTP di Caltanissetta, che aveva rigettato il suo ricorso avverso una cartella di pagamento, con la quale le era stato chiesto di pagare quanto dovuto per IVA ed imposte dirette 2005, per le quali aveva concordato un accertamento con adesione ed aveva versato la prima rata, omettendo tuttavia di prestare idonea garanzia fideiussoria, per essere la società garante in stato di fallimento.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ditta contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 23, comma 20, convertito con modificazioni con la L. n. 111 del 2011, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR disconosciuto l’applicabilità della disposizione transitoria contenuta nel citato D.L. n. 98 del 2011, art. 23, comma 20, alla stregua della quale, nella disciplina dell’accertamento con adesione, l’eliminazione dell’obbligo di presentazione della garanzia sugli importi rateali successivi al primo era stata disposta, oltre che per gli accertamenti con adesione successivi all’entrata in vigore della legge (6 luglio 2011), anche per quelli pendenti e, segnatamente, per gli accertamenti con adesione conclusisi, ma per i quali il contribuente non aveva ancora provveduto a presentare la fideiussione alla data di entrata in vigore della disposizione, purchè avesse versato la prima rata e l’amministrazione avesse già emesso ruolo;
che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; che l’unico motivo di ricorso proposto dalla ditta contribuente è palesemente infondato;
che, invero, non è contestato fra le parti che il procedimento con adesione si era concluso in epoca anteriore al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011, art. 23, comma 17, convertito con modificazioni dalla L. n. 111 del 2011, che aveva abrogato l’obbligo di prestare idonea garanzia
fideiussoria; in particolare l’atto di adesione fra
l’amministrazione e la ditta ricorrente era stato sottoscritto l’11 novembre 2010; la prima rata era stata versata l’11 gennaio 2011, mentre il deposito della polizza fideiussoria rilasciata dalla “FINAMBROSIANA” e rivelatasi non valida, per lo stato di fallimento in cui la medesima versava, era avvenuta l’8 febbraio 2011, si che, alla data del 6 luglio 2011, l’atto di adesione non era perfezionato, nè era più perfezionabile, con conseguente inapplicabilità del testo di legge anzidetto, art. 23, comma 20; che, invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in vigenza del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, comma 2, poi modificato con il citato D.L. n. 98 del 2011, art. 23 comma 17 nella procedura di accertamento con adesione, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia non costituiscono una semplice modalità di esecuzione della procedura, ma un presupposto imprescindibile di efficacia della stessa, si che, in loro difetto, la procedura del concordato con adesione non si perfeziona e la pretesa tributaria permane nella sua integrità (cfr. Cass. n. 14299 del 2012);
che, pertanto, il ricorso della ditta contribuente va respinto, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio, quantificate come in dispositivo;
che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ditta ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ditta contribuente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di Euro 7.500,00, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ditta ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 18 febbraio 2020