Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3978 del 19/02/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 19/02/2018, (ud. 22/11/2017, dep.19/02/2018),  n. 3978

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’appello in epigrafe, confermando la sentenza di prime cure, ha riconosciuto il diritto di B.G., C.A. e C.G., rispettivamente moglie e figli di C.P., al risarcimento del danno non patrimoniale iure successionis e di quello da perdita di rapporto parentale iure proprio, per il decesso del loro congiunto, netturbino presso il Comune di Agrigento, avvenuto nell’esercizio dell’attività lavorativa.

Che la Corte territoriale nel respingere la domanda del Comune appellante, ha ritenuto che la prova per testi avesse chiarito che C.P., le cui precarie condizioni di salute erano certificate, era stato adibito all’attività di netturbino senza limitazioni, e sottoposto agli sforzi e alle condizioni climatiche che detta attività comporta, subendo malori ricorrenti e altresì svenimenti durante il lavoro. Che ciò comportava la condanna dell’Amministrazione a risarcire i danni agli eredi per la morte del loro congiunto, riconoscendo loro anche il danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale.

Che avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione il Comune di Agrigento con due censure, cui resistono con tempestivo controricorso, illustrato da memoria, B.G., C.A. e C.G..

Diritto

CONSIDERATO

Che con la prima censura il Comune deduce violazione e falsa applicazione del c.c.n.l. del 6/7/1995 come modificato dal c.c.n.l. del 22/1/2004 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Che il Comune aveva adibito il C. a distribuire sacchetti e saltuariamente a svolgere altri lavori leggeri su sua richiesta, dopo che l’Ufficio di Medicina Legale e Fiscale dell’Usl di Agrigento, nel 1989, aveva riconosciuto il C. inidoneo a svolgere le mansioni della qualifica rivestita, sebbene idoneo a svolgerne altre d’identico livello retributivo, in quanto affetto da “Ischemia cardiaca con crisi di angor ricorrenti anche allo stato di riposo”; che il C., incurante del suo stato di salute e dell’ordine di servizio con cui veniva assegnato ad altri servizi corrispondenti alla qualifica (n. 111/1991), si sottoponeva senza alcuna imposizione da parte dei suoi sovraordinati a mansioni che comportavano sforzi eccessivi a causa dei quali – nel (OMISSIS) – era deceduto. Che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto della condotta del C. nè dell’art. 23 lett. h) del c.c.n.l. secondo cui il dipendente deve “…eseguire le disposizioni inerenti l’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l’ha impartito, dichiarandone le ragioni”. Che, pertanto, essendo stato l’ordine di servizio conforme all’art. 23 del c.c.n.l., nessuna responsabilità poteva essere addebitata al Comune poichè il lavoratore avrebbe dovuto attenersi alle direttive impartite dall’Ufficio e non invece, disattenderle compiendo di sua volontà lavori nocivi per il suo stato di salute.

Che con la seconda censura contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. Che la Corte territoriale nel non tener conto che il Comune aveva adottato tutte le cautele richieste dalla tecnica, dall’esperienza e dalla particolarità della mansione, ha operato una falsa applicazione dei presupposti applicativi delle norme di diritto sostanziale invocate.

Che la prima censura non merita accoglimento.

Che anzitutto essa si palesa non autosufficiente poichè non chiarisce in quali termini e per mezzo di quali allegazioni, il Comune ricorrente ha prospettato le circostanze ivi dedotte dinanzi al giudice del merito. Che, in base a pacifica giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 è inammissibile il ricorso per cassazione che non contenga la specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a suo fondamento e non specifichi in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto (Sez. Un. n.28547/2008; Sez. Un. n. 7161/2010). Che nel merito, poi, la censura mostra profili d’infondatezza, là dove trascura del tutto il fondamentale dovere di prevenzione che l’art. 2087 c.c. pone in capo al datore, in capo al quale la norma pone un preciso obbligo di controllare che il lavoratore, nell’esercizio dell’attività, osservi le prescrizioni datoriali concernenti l’esecuzione della prestazione in condizioni di sicurezza.

Che la seconda censura è inammissibile, in quanto il Comune, nel denunciare la falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 2043 c.c., invoca in realtà il controllo di legittimità sulla motivazione, mentre, in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Sez.Un. n.8053/2014).

Che pertanto, non meritando le due censure accoglimento, il ricorso è rigettato. Che le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento nei confronti dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000 per competenze professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 22 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2018

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