Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3978 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 3978 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA
sul ricorso 1633-2010 proposto da:
STROPS S.R.L. C.F. 02073990018, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio
dell’avvocato VESCI GERARDO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PACCHIANA PARRAVICINI
2013

AGOSTINO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

3728

contro

ISTITUTO NAZIONALE

I.N.P.S.
SOCIALE,

C.F.

80078750587,

in

DELLA
persona

PREVIDENZA
del

suo

Data pubblicazione: 19/02/2014

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F.
05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
4

SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, giusta
delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

EQUITALIA NOMOS S.P.A. AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA
TORINO;
– intimata –

avverso la sentenza n. 750/2009 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 13/07/2009 r.g.n. 1016/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito l’Avvocato ACERBO LUIGI per delega VESCI
GERARDO;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 750/09 dell’ 11-13 luglio 2009,
pronunciando sull’impugnazione proposta dall’INPS in proprio e quale mandatario della SCCI spa,
nei confronti della società STROPS srl, ed Equitalia Nomos spa, in ordine alla sentenza emessa dal
tribunale di Torino il 25 giugno 2008, in parziale accoglimento dell’appello, condannava la suddetta
società a pagare all’INPS euro 20.259,00 a titolo di contributi, oltre alle sanzioni dovute ai sensi
dell’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388 del 2000.
2. La società STROPS srl aveva adito il Tribunale proponendo opposizione alla cartella di

pagamento n. 110 2008 00136587 33 con la quale le era stato ingiunto di pagare euro 31.046,99 a
titolo di contributi, interessi e somme aggiuntive relativamente al periodo aprile 2005-gennaio 2007.
3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la società STROPS srl,
prospettando due motivi di ricorso, a sostegno dei quali ha depositato memoria in prossimità
dell’udienza.
4. Resiste l’INPS con controricorso. Equitalia Nomos spa non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si controverte,

nella specie,

sull’interpretazione della disciplina per favorire

l’occupazione dei lavoratori anziani.
Ed infatti, l’art. 75 della legge n. 388 del 2000 (abrogato dal comma 17 dell’art. I della
legge n. 243 del 2004), ai comma I e 2, stabiliva che, a decorrere dal IO aprile 2001, i lavoratori
dipendenti del settore privato che avessero maturato i requisiti minimi per l’accesso alla pensione di
anzianità, potevano rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipenditi e alle forme
sostitutive della medesima, a condizione di posticipare l’accesso al pensionamento per un periodo
di almeno due anni, stipulando un contratto di lavoro a tempo determinato di pari durata.
Il comma 3 dell’art. 75 cit., sanciva che tale facoltà era esercitabile più volte.
L’art. 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004, ha poi stabilito, per i lavoratori dipendenti
del settore privato che avessero maturato i requisiti minimi per l’accesso alla pensione di anzianità,
per il periodo 2004-2007, la facoltà di rinunciare all’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipenditi e alle forme sostitutive della
medesima. L’art. 75 citato è stato abrogato dall’art.], comma 17, della legge 23 agosto 2004 n.
243
1.1. La Corte d’Appello di Torino ha ritenuto che l’avere un dipendente della società
STROPS srl usufruito della facoltà di cui al citato art. 75, non consentiva, alla scadenza del relativo
secondo contratto a termine, di ritenere ancora efficace la esercitata facoltà di rinuncia ai
contributi IVS rispetto al contratto tempo determinato stipulato nella vigenza dell’art. I comma 12
della legge n. 243 del 2004, occorrendo in proposito una specifica opzione. Ad avviso del giudice di
secondo grado tra le due disposizioni non poteva ravvisarsi continuità.
2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione la suddetta società.
3

Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle
disp. sulla legge in generale, dell’art. 75, commi 1, 2 e 3 della legge n. 388 del 2000, e dell’art. 1,
comma 12, della legge n. 243 del 2004 (art. 360, n. 3, cpc).
Espone la ricorrente come l’abrogazione dell’art. 75 citato non può avere effetto per il
periodo anteriore all’entrata in vigore della legge n. 243 del 2004 e, quindi, tutti gli atti anteriori,
compresi la volontà e l’impegno del lavoratore di posticipare il pensionamento e acquisire i
benefici retributivi di cui al citato art. 75 ed i conseguenti effetti, conservano piena validità ed
efficacia. Tra le due disposizioni richiamate vi sarebbe continuità ed identica ratio.

3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta motivazione insufficiente, contraddittoria ed
illogica, in relazione al punto essenziale della controversia (art. 360, n-. 5, cpc).
La Corte d’Appello mentre afferma la legittimità della situazione di cui è causa sino al 31
marzo 2005 (data di stipula del secondo contratto a termine), senza che fosse necessario l’esercizio
di una nuova opzione, successivamente afferma che con l’entrata in vigore della legge n. 234 del
2004 , fosse necessaria anche per le situazioni anteatte ex art. 75 cit., ed ancora in corso, una nuova
opzione, così palesandosi contraddittorietà della motivazione.
4. I suddetti motivi devono essere trattai congiuntamente in ragione della loro connessione.
Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.
4.1. Occorre precisare, in fatto, che il dipendente della società ricorrente, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato sino al 31 marzo 2002, avendo raggiunto i requisiti di cui all’art. 75
cit., otteneva la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo indeterminato a tempo determinato
per la durata di due anni, rinunciando all’accredito dei contributi IVS.
Il 31 marzo 2004, alla scadenza del biennio, le parti rinnovavano il contratto sino al 31
marzo 2005.
Dal 1° aprile 2005 il rapporto di lavoro, trasformato a tempo indeterminato, era poi
proseguito fino al 31 dicembre 2006, allorché il lavoratore aveva rassegnato le dimissioni.
4.2. Tanto premesso, si può rilevare come i due contratti a termine venivano stipulati nella
vigenza della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
L’art. 75, infatti, è stato abrogato dall’art. I , comma 17, della legge 23 agosto 2004 n. 243,
e dunque successivamente alla conclusione dei suddetti contratti a termine.
Il contratto a tempo indeterminato veniva stipulato, abrogato l’art. 75 citato, nella vigenza
dell’art. 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004.
4.3. Ritiene questa Corte che le due disposizioni sopra richiamate che vengono in rilievo,
trovano un comune denominatore nella finalità di favorire l’occupazione dei lavoratori anziani, ma la
diversità della disciplina che prevedono, che stabilisce modalità ben diverse per l’esercizio di detta
facoltà (potendo proseguire, in base alla legge n. 243 del 2004, il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, circostanza che rende evidente la necessità di una esplicita manifestazione
dell’intensione di avvalersi della prevista facoltà) esclude, anche in presenza dell’espressa
abrogazione dell’art. 75, disposta dall’art.], comma 17, della legge n. 243 del 2004, una continuità
4

tra le stesse e la possibilità di trasferire l’opzione ex art. 75 cit., sul contratto a tempo indeterminato
stipulato nella vigenza della legge n. 243 del 2004.
4.4. L’opzione espressa ai sensi dell’art. 75, commi 1, 2 e 3, della legge n. 388 del 2000, dal
lavoratore dipendente del settore privato che abbia maturato i requisiti minimi per l’accesso al
pensionamento di anzianità, di rinunciare ai contributi IVS in ordine al contratto a termine stipulato
per il periodo non inferiore a due anni per il quale si impegna a posticipare la pensione, non spiega
effetti rispetto al contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente stipulato nella vigenza

citato.
4.5. Pertanto, non è ravvisabile alcuna contraddittorietà nella corretta motivazione della
Corte d’Appello che ha affermato che la rinuncia alla contribuzione effettuata in relazione alla
stipula del primo contratto a termine ed efficace anche per il secondo, non poteva spiegare effetti
rispetto al contratto a tempo indeterminato concluso nella vigenza della nuova normativa.
5. Il ricorso deve essere rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei confronti
dell’INPS. Nulla spese nei confronti di Equitalia Nomos spa che non ha svolto difese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che
liquida in favore della parte costituita in euro cento per esborsi e curo tremilacinquecento per
compenso professionale, oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti di Equitalia.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2013.

dell’art.1, comma 12, della legge n. 243 del 2004, che all’art.1, comma 17, ha abrogato l’art. 75

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