Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3978 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 18/02/2020), n.3978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34612-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO DELLA

CAMPANA 12, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE BARRILA’, (c/o

BARILLA’ PATRIZIA) che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIUSEPPE GENTILE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2904/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, n. 2904/5/2017, dep. il 25 ottobre 2017, che, in controversia su impugnazione cartella di pagamento IVA e IRPEF – anno 1997 – ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio, in data 22 febbraio 2008. Ciò in quanto l’appellante aveva omesso di allegare copia della ricevuta della raccomandata, quale unico documento comprovante l’effettività della notifica e, dunque, la regolare costituzione del contraddittorio. La CTR ha, altresì, ritenuto priva di pregio probatorio ai fini del giudizio la distinta di presentazione delle raccomandate A/R.

R.D. si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 commi 1 e art. 53, e comma 2, giacchè, a differenza di quanto affermato alla CTR, l’elenco delle raccomandate, recante la data e il timbro dell’ufficio postale, attesterebbe validamente la tempestività dell’appello.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già affermato (Cass. SS. UU. nn. 13452 e 13453 del 2017), con riferimento alla notificazione dell’appello nel processo tributario a mezzo posta, che: a) il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario, ovvero dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione; b) non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè in detto avviso di ricevimento la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo, atteso che, in tali ipotesi, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; c) in mancanza, l’inidoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico venga certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza (cfr., inoltre, Cass. n. 9285/2019; Cass. n. 11559 del 2018).

Nella specie, dal ricorso dell’Agenzia – come riprodotto a pag. 6 – l’elenco delle raccomandate spedite è corredato dal timbro dell’Ufficio postale recante la data del 22 febbraio 2008, leggibile – a differenza di quanto ritenuto dalla CTR – cosicchè risulta che l’appello è stato tempestivamente proposto, entro il termine di impugnazione vigente ratione temporis.

La CTR, pertanto, non ha applicato i superiori principi, laddove

ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio.

Conseguentemente, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione” che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA