Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3978 del 18/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 18/02/2020), n.3978
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34612-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO DELLA
CAMPANA 12, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE BARRILA’, (c/o
BARILLA’ PATRIZIA) che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIUSEPPE GENTILE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2904/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,
depositata il 25/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA
TORRE MARIA ENZA.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, n. 2904/5/2017, dep. il 25 ottobre 2017, che, in controversia su impugnazione cartella di pagamento IVA e IRPEF – anno 1997 – ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio, in data 22 febbraio 2008. Ciò in quanto l’appellante aveva omesso di allegare copia della ricevuta della raccomandata, quale unico documento comprovante l’effettività della notifica e, dunque, la regolare costituzione del contraddittorio. La CTR ha, altresì, ritenuto priva di pregio probatorio ai fini del giudizio la distinta di presentazione delle raccomandate A/R.
R.D. si è costituito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 commi 1 e art. 53, e comma 2, giacchè, a differenza di quanto affermato alla CTR, l’elenco delle raccomandate, recante la data e il timbro dell’ufficio postale, attesterebbe validamente la tempestività dell’appello.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già affermato (Cass. SS. UU. nn. 13452 e 13453 del 2017), con riferimento alla notificazione dell’appello nel processo tributario a mezzo posta, che: a) il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario, ovvero dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione; b) non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè in detto avviso di ricevimento la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo, atteso che, in tali ipotesi, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; c) in mancanza, l’inidoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico venga certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza (cfr., inoltre, Cass. n. 9285/2019; Cass. n. 11559 del 2018).
Nella specie, dal ricorso dell’Agenzia – come riprodotto a pag. 6 – l’elenco delle raccomandate spedite è corredato dal timbro dell’Ufficio postale recante la data del 22 febbraio 2008, leggibile – a differenza di quanto ritenuto dalla CTR – cosicchè risulta che l’appello è stato tempestivamente proposto, entro il termine di impugnazione vigente ratione temporis.
La CTR, pertanto, non ha applicato i superiori principi, laddove
ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio.
Conseguentemente, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione” che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020