Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3977 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 18/02/2020), n.3977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34075-2018 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENNIO CERTO;

– ricorrente –

contro

REGIONE MOLISE, ICA SRL in R.T.I. con CRESTET SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 178/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

S.G. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Molise, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per tassa automobilistica anno 2012, pur avendo respinto l’appello dell’Ufficio, ha compensato le spese del giudizio.

L’agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR disposto la compensazione delle spese del giudizio, pur avendo respinto l’appello dell’Ufficio.

Il ricorso è fondato.

E’ utile premettere che la condanna alle spese non ha una natura sanzionatoria, nè costtuisce un risarcimento del danno, ma è un’applicazione del principio di causalità, per cui l’onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo. Il principio cardine che regola la materia è il criterio della soccombenza, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, per il processo tributario, e alla norma generale di cui all’art. 91 c.p.c., laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa (Cass. n. 189/2017).

E’ stato affermato da questa Corte che la soccombenza non va esclusa neppure nel caso in cui il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell’attore, posto che essa non va riferita all’espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo. Nè è ragione adeguata e sufficiente per disporre la compensazione la contumacia della parte convenuta, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632).

Al fine della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è stato rinvenuto nell’aver dato causa al giudizio, per cui la soccombenza non è stata esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l’accertamento giudiziale (Cass. n. 13498/2018).

Quanto alla compensazione delle spese, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese processuali a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2. Tale norma che è stata dapprima emendata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), come modificata dalla L. n. 51 del 2006, art. 39-quater, poi è stata ulteriormente modificata dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 2, ed infine, dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, (applicabile ratione temporis alla fattispecie, essendo stato il ricorso depositato nel 2018). Tale norma, che ammette la compensazione delle spese processuali in caso di soccombenza reciproca, specifica che deve trattarsi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Cass. 11217/2016).

Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., pertanto, come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2.

Nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, la CTR ha dichiarato sussistere i giusti motivi per la compensazione delle spese per la novità e complessità della materia trattata, in relazione alla quale non si registrano univoci orientamenti giurisprudenziali.

Tale motivazione non è conforme ai suindicati principi; in particolare manca la motivazione dell’ipotizzato contrasto.

Il ricorso va pertanto accolto e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR Molise diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorse, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale del Molise diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 18 febbraio 2020

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