Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3977 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/02/2017, (ud. 14/09/2016, dep.15/02/2017),  n. 3977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M., M.G. e F.A., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Pomezia n. 44, presso l’avv. Susanna Ferri,

che li rappresenta e difende unitamente all’avv. Piero Farallo,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e

M.R., elettivamente domiciliata in Roma, via Pomezia n. 44,

presso l’avv. Susanna Ferri, che la rappresenta e difende unitamente

all’avv. Piero Farallo, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e

PASTIFICIO di MA.Gi. & C. s.n.c. in liquidazione e

MA.Gi.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 46/5/09, depositata il 28 aprile 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

settembre 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

uditi l’avvocato dello Stato Federico Di Matteo per la ricorrente e

l’avv. Piero Farallo per i controricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana indicata in epigrafe, con la quale, in sede di giudizio di rinvio conseguente alla sentenza di questa Corte n. 9393/07 del 20 aprile 2007, emessa in controversia concernente cartella di pagamento notificata alla Pastificio di Ma.Gi. & C. s.n.c. per ILOR del 1998, è stato così statuito: a) è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva di M.M., M.G., F.A. e M.R., intimati in qualità di eredi di M.L., socia della detta società e nelle more deceduta, in quanto gli stessi avevano rinunciato all’eredità; b) quanto a M.R. in proprio, è stata dichiarata la nullità della notifica alla società dell’avviso di accertamento prodromico all’impugnata cartella di pagamento: ciò perchè tale notifica era stata effettuata non nei confronti della Pastificio di Ma.Gi. & C. s.n.c., bensì di un diverso soggetto giuridico, la Pastificio M. s.r.l., così rendendo irrilevante ogni questione circa l’esatto indirizzo della società contribuente.

2. Resistono con controricorso M.M., M.G., F.A. e M.R..

Non si sono costituiti il Pastificio di Ma.Gi. & C. s.n.c. (società cancellata) e Ma.Gi..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va, in via preliminare, rilevata l’inammissibilità del ricorso nei confronti di M.M., M.G. e F.A., in quanto, come eccepito dai medesimi controricorrenti, la dichiarazione del giudice a quo del loro difetto di legittimazione passiva per rinuncia all’eredità di M.L. non è oggetto di censura e su di essa si è quindi formato il giudicato interno.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

2. Deve, altresì, essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Pastificio di Ma.Gi. & C. s.n.c. (peraltro, come detto, cancellata dal registro delle imprese) e di Ma.Gi., poichè la sentenza impugnata nulla ha statuito nei loro confronti e anche su tale aspetto il ricorso non contiene alcuna doglianza.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese, non avendo i predetti svolto attività difensiva in questa sede.

3.1. Passando all’esame del ricorso proposto nei confronti di M.R., ne va dichiarata l’inammissibilità nella parte in cui è diretto alla predetta in qualità di erede di M.L., perchè anche in questo caso la statuizione, contenuta in sentenza, di difetto di legittimazione passiva per rinuncia all’eredità non è stata censurata ed è pertanto passata in giudicato.

Resta da esaminare il ricorso proposto nei riguardi di M.R. in proprio (quale socia della suddetta società).

Con l’unico motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c., commi 1 e 2, formulando il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se, in un giudizio sfociato in una decisione della Corte di cassazione che ha annullato una sentenza della CTR che aveva affermato la invalidità della notifica di un avviso di accertamento (prodromico alla cartella impugnata) perchè effettuata presso indirizzo diverso da quello comunicato dal contribuente, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36, comma 2, risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata in data successiva all’anzidetta comunicazione – affermando il principio che la variazione dell’indirizzo del contribuente può anche risultare dalla dichiarazione annuale e che la comunicazione di variazione esplica comunque la sua efficacia sino a quando non intervenga una nuova comunicazione di variazione – violi l’art. 384 c.p.c., il giudice del rinvio che, anzichè valutare se in concreto vi fosse stata con la denuncia annuale dei redditi recante indicazione di un indirizzo diverso da quello comunicato formalmente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36, comma 2, una nuova comunicazione di variazione di domicilio, rimetta in discussione altre questioni annullando la cartella essenzialmente per asserita effettuazione della notifica dell’accertamento presso soggetti diversi dal destinatario”.

3.2. Il ricorso, il cui quesito, contrariamente a quanto eccepito dalla resistente, risponde ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis c.p.c. (come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte), è fondato.

Nella sopra citata sentenza n. 9393 del 2007, questa Corte ritenne, in fatto, che: a) l’impugnata sentenza della CTR della Toscana del 13 maggio 2000 aveva confermato l’accoglimento del ricorso della società contribuente “sul rilievo fondante (…) che dalla società appellata venne fatta comunicazione, il 27/1/09, all’Ufficio del nuovo domicilio fiscale in (OMISSIS) con conseguente irrilevanza del domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione”; b) il Ministero e l’Agenzia ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60, nonchè vizio di motivazione, sostenevano che “nella dichiarazione presentata in data 31/5/89 venne dichiarata la sede in (OMISSIS)” e che quindi “correttamente la notifica dell’accertamento venne effettuata presso quest’ultimo indirizzo”.

Ciò premesso, la Corte, riprodotto il testo del D.P.R. n. 600 del 1973, citato art. 60, u.c., affermò che: a) “per un verso (…) la variazione dell’indirizzo può risultare anche dalla dichiarazione annuale, e dall’altro (…) la comunicazione della variazione di cui al secondo comma del precedente art. 36, il quale impone alla società di dare comunicazione all’ufficio delle imposte della variazione dell’indirizzo della loro sede legale o amministrativa, esplica la sua efficacia sino a quando non interviene una nuova variazione”; b) “la CTR ha dato esclusivo rilievo alla comunicazione, effettuata il 27/1/89, di variazione dell’indirizzo senza valutare se questo, per effetto della successiva dichiarazione annuale, fosse nuovamente variato sì da coincidere con l’indirizzo presso il quale venne eseguita la notifica dell’avviso di accertamento”.

Cassò, quindi, la sentenza impugnata, rinviando la causa ad altra sezione della CTR della Toscana, affinchè procedesse “ad una nuova valutazione dei fatti alla stregua del principio sopra enunciato”.

3.3. Appare, pertanto, evidente che il giudice di rinvio avrebbe dovuto limitarsi, in ossequio al vincolo imposto dall’art. 384 c.p.c., comma 2, ad accertare se nella dichiarazione annuale del 31 maggio 1989 fosse stato indicato dalla società un indirizzo diverso da quello precedentemente comunicato, sì da doversi intendere intervenuta una nuova variazione dell’indirizzo stesso, valida, in quanto ultima nel tempo, ai fini dell’individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione dell’avviso di accertamento.

Nell’affermare, invece, che tale notifica era “avvenuta in capo ad un diverso soggetto giuridico”, per cui “la radicale nullità di tale notifica rende quindi irrilevante, ai fini della presenta controversia, la questione dell’indirizzo, esatto o inesatto, della società cui la notifica stessa era indirizzata”, il giudice a quo ha, expressis verbis, violato i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio, come inderogabilmente fissati dalla sentenza rescindente, che non può essere nè sindacata nè elusa dal giudice di rinvio (ciò che è qui avvenuto, come riconosce la controricorrente, là dove afferma che “il principio fissato dalla Suprema Corte non era affatto attinente alla fattispecie”) (tra altre, Cass. nn. 21664 del 2005, 8225 del 2013).

3.4. In conclusione, il ricorso proposto nei confronti di M.R. in proprio deve essere accolto, la sentenza impugnata va, pertanto, in parte qua cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla CTR della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di M.M., M.G. e F.A. e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Pastificio di Ma.Gi. & C. s.n.c. e di Ma.Gi..

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di M.R. quale erede di M.L. e lo accoglie nei confronti della stessa in proprio.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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