Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3976 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 18/02/2020), n.3976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33642-2018 proposto da:

CALLARI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO 15, presso

lo studio dell’avvocato GRAZIANO BRUGNOLI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI VIZZINI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1616/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

12/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

Callari srl in persona legale rappres. pro tempore F.L., ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per ICI anno 2010 emesso da Comune di Vizzini (CT) ha rigettato l’appello della società, non avendo prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica dell’atto d’appello, in mancanza di costituzione dell’ente intimato. Nè la parte ha chiesto di essere rimessa in termini per esibire l’avviso di ricevimento nè avrebbe potuto essere rimessa in termini per una nuova notifica.

Il Comune è rimasto intimato. La contribuente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, si deduce violazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20, 22, in combinato disposto con l’art. 149 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 8, non producendo il mancato deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata di invio del ricorso alcuna sanzione di improcedibilità, ma dovendo la CTR disporre la rinnovazione della notifica.

Il motivo è infondato, gravando sul’appellante l’onere di produrre in giudizio l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, o in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c..

Va alla fattispecie applicato il principio enunciato da questa Corte (Cass. n. 23793 del 01/10/2018), secondo cui “Nel processo tributario, allorchè l’atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16) e l’appellato non si sia costituito, l’appellante ha l’onere – a pena di inammissibilità del gravame – di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all’amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto” (conf. Sez. 5, n. 9769 del 14/04/2008; analogamente, Sez. 5, n. 19623 del 01/10/2015; v. anche Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 8641 del 28/03/2019).

E’ stato altresì statuito che “Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso” (Cass. L. 8641/2019).

Nella fattispecie, emerge come il Collegio avesse rilevato la carenza in atti della ricevuta di notifica del gravarne senza che il contribuente avesse chiesto un rinvio per il deposito della ricevuta di ritorno, preso atto della mancata costituzione del Comune intimato, e senza alcuna formale istanza di rimessione in termini.

La CTR si è così sostanzialmente attenuta ai superiori principi per cui il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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