Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3976 del 18/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 18/02/2011), n.3976
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7865/2009 proposto da:
R.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA G. FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato PRIORESCHI
Maurilio, che lo rappresenta e difende, giusta procura ad litem a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 15/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di ROMA del 15.1.08, depositata il 27/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO
ATTILIO SEPE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:
“Con sentenza del 27/2/2 008 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile il gravame interposto dal sig. R.M. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di rigetto dell’opposizione spiegata in relazione a cartelle di pagamento emesse dall’AGENZIA DELLE ENTRATE di Palestrina a titolo di I.V.A. per gli anni d’imposta 1994 e 1995.
Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il R. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad UNICO MOTIVO, con il quale denunzia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1990, art. 53, art. 184 bis c.p.c., art. 350 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso dovrà essere ritenuto inammissibile in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.
L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).
Orbene, nel caso il risulta formulato senza recare invero il prescritto quesito di diritto.
E’ d’altro canto da escludersi la configurabilità di una formulazione del quesito di diritto implicita nella formulazione del motivo di ricorso, avendo Cass., Sez. Un., 26/3/2007, n. 7258 precisato che una siffatta interpretazione si risolverebbe invero nell’abrogazione tacita della norma.
Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;
atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita;
rilevato che il ricorrente non ha presentato memoria, nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;
considerato che non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011