Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3975 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3975 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: CALAFIORE DANIELA

ORDINANZA

sul ricorso 18847-2012 proposto da:
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO e
EMILIA FAVATA, che lo rappresentano e difendono,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017

contro

4442

CHIARI

NICOLETTA,

vedova , 1 CARLINI

GIAMPAOLO,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER,

Data pubblicazione: 19/02/2018

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 55/2012 della CORTE D’APPELLO

di PERUGIA, depositata il 28/05/2012 R.G.N. 490/2010.

R.G. n. 18847/2012
mali/Chiari

Rilevato
Che Nicoletta Chiari, vedova di Giampaolo Carlini, operaio metallurgico deceduto
per neoplasia del colon, chiedeva il riconoscimento del carattere professionale della
malattia in quanto causata dall’esposizione (dal 1977 al 1989) a materiali
contenenti amiantol utilizzati durante le lavorazioni;
che rigettata la domanda dal Tribunale di Terni e proposto appello dalla
richiedente, la Corte d’appello di Perugia (sentenza 28.05.12) rinnovava la

l’impugnazione, condannando l’INAIL alle prestazioni di legge;
che avverso tale sentenza ricorre l’INAIL con due motivi: 1) violazione dell’art. 3
del t.u. 1124/65, in quanto la Corte d’appello di Perugia ha recepito passivamente
la personale ed apodittica opinione espressa dal perito d’ufficio in merito alla
ravvisata origine professionale, per esposizione all’amianto, della neoplasia
riscontrata a carico di Giampaolo Carlini, senza verificare la sussistenza degli
elementi oggettivi (nella fattispecie i dati epidemiologici e di natura scientifica)
considerati affidabili dalla scienza medica e, in quanto tali, idonei a tradurre in
certezza giuridica le conclusioni espresse solo in termini probabilistici dal consulente
tecnico d’ufficio; 2) vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia,
dal momento che la relazione del consulente d’ufficio è inficiata da affermazioni
illogiche e scientificamente errate che si sono tradotte in una contraddittorietà ed
insufficienza dell’iter logico – argomentativo che ha condotto alle rassegnate
conclusioni del perito sulla base delle quali si è formato l’erroneo convincimento dei
giudici d’appello non basato su considerazioni di carattere scientifico o medico legale, bensì su riflessioni di ordine socio – giuridico che esulavano dalla sua
competenza tecnica;
che Nicoletta Chiari resiste con controricorso illustrato da memoria;
considerato
che attesa la connessione i due motivi possono essere esaminati congiuntamente e
sono infondati in quanto la valutazione espressa dal giudice di merito in ordine alla
obbiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità, nonché alla loro
dipendenza dall’attività lavorativa svolta costituisce tipico accertamento di fatto
incensurabile in sede di legittimità quando è sorretto, come nella fattispecie, da
motivazione immune da vizi logici e giuridici che consenta di identificare l’iter
argomentativo posto a fondamento della decisione;
che quando il giudice di merito fondi, come nel caso in esame, la sua decisione
sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, facendole proprie, perché i
lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della

consulenza e, condividendo il nuovo parere medico legale, accoglieva

sentenza di merito, censurabile in sede di legittimità, è necessario che essi siano la
conseguenza di errori dovuti alla documentata devianza dai canoni della scienza
medica o di omissione degli accertamenti strumentali e diagnostiche dai quali non si
possa prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi;
che non è sufficiente, per la sussistenza del vizio di motivazione, la mera
prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del CTU e quella della
parte circa l’entità e l’incidenza del dato patologico, poiché in mancanza degli errori

un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico e si traducono
in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice
che (Cass. sez. lav. n. 9988 del 29/4/2009) “in materia di prestazioni previdenziali
derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di
motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione
alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese
devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella
omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non
può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di
tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente
a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica
del convincimento del giudice.”(conf. a Cass. Sez. lav. n. 15796 del 13/8/2004; v.
altresì in senso analogo Cass. sez. lav. n. 8654 del 3/4/2008, Cass. sez. lav. n. 569
del 12/1/2011 e Sez. 6^ – Lav., Ordinanza n. 1652 del 3/2/2012, n.17857 del
5/9/2016).
che, nella fattispecie il ricorrente, pur non contestando il contenuto dell’elaborato
peritale, si è limitato ad obiettare che il giudice aveva ritenuto sufficiente, per la
sussistenza del diritto alla rendita, il fatto che il consulente non avesse potuto
escludere con certezza che l’esposizione all’amianto avesse avuto potenzialità
patogenetica per adenocarcinoma del colon-retto ed avesse poi utilizzato del tutto
arbitrariamente la correlabilità tra esposizione ad amianto e la suddetta neoplasia,
per affermare la relazione causale, con giudizio di probabilità qualificata, tra la
predetta esposizione e la neoplasia del colon ;
che in realtà, come questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n.
7352 del 26.3.2010), “in tema di accertamento probatorio, qualora l’accertamento
abbia natura medico – legale e sia diretto a verificare la dipendenza causale di una
determinata malattia rispetto ad un’attività lavorativa, trova applicazione il criterio
secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso
sussista un’adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva; ove,

2

e delle omissioni sopra specificate le censure di difetto di motivazione costituiscono

invece, l’accertamento, basato su elementi indiziari, riguardi i fatti materiali, la
valutazione probabilistica è ammissibile ma si inserisce nell’ambito
dell’apprezzamento discrezionale rimesso al giudice di merito circa l’idoneità
probatoria di un determinato quadro indiziario”;
che in effetti, la Corte d’appello ha condiviso le conclusioni del consulente d’ufficio
in merito alla ravvisata sussistenza, con un elevato grado di probabilità, di un nesso
causale tra la patologia dalla quale era affetto Giampaolo Carlini e l’esposizione

ricorrenza dei seguenti elementi: l’elemento topografico (come da letteratura
scientifica citata); l’elemento cronologico (più di 12 anni di esposizione all’amianto);
l’elemento di efficienza lesiva (l’amianto era dotato di idonea efficacia causale
rispetto alla malattia denunciata e la neoplasia era insorta dopo un periodo di
latenza adeguato, rispetto ai dati riportati dalla letteratura); l’elemento di
esclusione di altra causa (non erano stati individuati fattori ereditari, alimentari,
ambientali o di patologie introduttive, quali la colite ulcerosa, che potevano
costituire un fattore eziologico diverso da quello lavorativo);
che si è affermato (Cass. Sez. 3^, n. 4743 del 4.3.2005), che “la prova per
presunzioni costituisce prova “completa” alla quale il giudice di merito può
legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell’esercizio del potere
discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, di
controllarne l’attendibilità, di scegliere, tra gli elementi probatori sottoposti al suo
esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o
dell’eccezione, senza che possa, per converso, legittimamente predicarsi l’esistenza,
nel complessivo sistema processualcivilistico, di una gerarchia delle fonti di prova,
salvo il limite della motivazione del proprio convincimento da parte del giudicante e
quello della ammissione dell’eventuale prova contraria al fatto ignoto che si
pretende di provare tramite presunzioni, ove ciò sia richiesto da una delle parti – e
la relativa prova non risulti inammissibile o ininfluente”;
che, pertanto, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio seguono la
soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00
per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2017.

lavorativa all’amianto, dopo aver appurato che l’ausiliare aveva constatato la

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