Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3975 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2021, (ud. 16/09/2020, dep. 16/02/2021), n.3975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10047-2016 proposto da:

B.P., DOMA IMMOBILIARE DI M.A. & C SNC,

M.A., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’Avvocato LORENZO CROCINI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1764/2015 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 19/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – con sentenza n. 1764/29/15, depositata il 19 ottobre 2015, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto gli appelli dei contribuenti avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, nel pronunciare su avvisi di accertamento emessi, a fini Iva, Irap e Ires, per i periodi di imposta dal 2005 al 2007, – aveva disatteso le impugnazioni proposte per il periodo di imposta 2005 e rideterminato gli imponibili relativamente all’anno 2006 (previo computo dei “costi corrispondenti alle movimentazioni bancarie non giustificate”) nonchè all’anno 2007 (qui in relazione al complessivo importo di Euro 446.442,61 corrispondente a due giroconti);

– il giudice del gravame ha ritenuto che:

– la pronuncia di prime cure doveva considerarsi passata in giudicato quanto al periodo di imposta 2007 perchè i contribuenti non avevano svolto, al riguardo, alcun motivo di impugnazione;

– detta pronuncia, nel seguire “i movimenti bancari” e la documentazione di supporto, risultava correttamente motivata, tanto da risolversi in un parziale accoglimento dei ricorsi;

– trattandosi di società a ristretta base familiare, non v’era evidenza probatoria delle eccezioni svolte dai contribuenti quanto all’imputazione alla società (piuttosto che agli stessi soggetti agenti) degli atti posti in essere;

– le intercettazioni telefoniche, assunte nell’ambito di procedimento penale, non spiegavano rilevanza ai fini della ripresa a tassazione che si fondava (solo) sugli “accertamenti bancari effettuati sui conti intestati alla società ed ai soci”;

– risultavano regolarmente rilasciate le “autorizzazioni agli accessi in sede di verifica fiscale”;

– l’esito del procedimento penale alcun rilievo rivestiva in relazione all’autonomia del processo tributario;

2. – DO.MA. Immobiliare di M.A. & C. S.n.c., B.P. e M.A. ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di sei motivi;

– l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, ed ha depositato memoria;

– con atto notificato il 27 settembre 2016 la DOMA S.r.l. ha spiegato intervento ai sensi dell’art. 105 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – è inammissibile, in quanto tardiva, l’ulteriore memoria depositata dall’Agenzia delle Entrate il 2 ottobre 2020;

2. – in via pregiudiziale deve, poi, rilevarsi che, con memoria del 5 ottobre 2017, le parti ricorrenti, depositando la pertinente documentazione, hanno richiesto la sospensione del giudizio in relazione alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017; e che, con memoria notificata il 26 febbraio 2020, le stesse parti ricorrenti, nonchè la società intervenuta, hanno rinunciato ai ricorsi pendenti chiedendo dichiararsi, in relazione a detta definizione agevolata, la cessazione della materia del contendere;

2. – come eccepisce l’Agenzia delle Entrate, – nella memoria depositata in replica alla notifica dell’atto di intervento, – deve ritenersi inammissibile l’intervento volontario (ex art. 105 c.p.c.) della Doma S.r.l. che è stata parte del giudizio di merito, – tanto che con la comparsa di intervento si duole dell’omessa pronuncia del giudice del gravame in ordine ai motivi di appello da essa esponente in tesi proposti, – e che, ciò non di meno, non ha svolto alcun (tempestivo) motivo di ricorso avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale (con conseguente formazione del giudicato nei suoi confronti);

– come, poi, ritenuto dalla Corte, secondo un consolidato orientamento interpretativo, non è consentito nel giudizio di legittimità l’intervento volontario del terzo, mancando una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l’art. 105 c.p.c. esclusivamente al giudizio di cognizionè di primo grado, senza che, peraltro, possa configurarsi una questione di legittimità costituzionale della norma disciplinante l’intervento volontario, come sopra interpretata, con riferimento all’art. 24 Cost., giacchè la legittimità della norma limitativa di tale mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., 10 ottobre 2019, n. 25423; Cass., 21 marzo 2019, n. 8006; Cass., 17 maggio 2011, n. 10813; Cass. Sez. U., 23 gennaio 2004, n. 1245);

3. – in ragione di quanto sin qui esposto, la rinuncia al ricorso, quale causa estintiva del giudizio che non necessita di accettazione (v. Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857), è destinata, quindi, a produrre i suoi effetti a riguardo delle sole parti ricorrenti a fronte della rilevata inammissibilità dell’intervento volontario;

4. – in riferimento alla detta causa estintiva, non trova applicazione, poi, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr., ex plurimis, Cass., 13 marzo 2019, n. 7107; Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018, n. 10198);

– le spese del giudizio di legittimità vanno disciplinate, altrimenti, secondo soccombenza nel rapporto processuale tra la parte interveniente e la controricorrente;

– alcunchè va disposto in ordine all’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile l’intervento di Doma S.r.l.;

dichiara estinto il giudizio nel rapporto processuale tra DO.MA. Immobiliare di M.A. & C., S.n.c., B.P. e M.A. e l’Agenzia delle Entrate e compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio;

condanna Doma S.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.915,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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