Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3974 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3974 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: CALAFIORE DANIELA

ORDINANZA

sul ricorso 18118-2012 proposto da:
INOX IMPIANTI s.n.c. di Losito & D’Auria, in persona
del socio amministratore D’Auria Domenico,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 6,
presso lo studio dell’avvocato RENATO MACRO,
rappresentata e difesa dagli avvocati ERMANNO
BALDASSARRE, ALESSANDRO BALDASSARRE, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2017
contro

4440

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
SOCIALE

C.F.

80078750587,

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

Data pubblicazione: 19/02/2018

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 107/2012 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 06/03/2012 R.G.N. 398/2011.

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO

R.G. n. 18118/2012
Inox impianti s.n.c./Inps

Rilevato
Che la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 107/2012, ha rigettato l’appello
proposto da INOX IMPIANTI s.n.c.. contro la sentenza di primo grado che aveva
rigettato l’ opposizione proposta dalla stessa appellante contro la cartella esattoriale
notificata nell’interesse dell’Inps e avente ad oggetto il pagamento di contributi
inerenti ad alcuni lavoratori a seguito dell’accertamento di una affermata
intermediazione illecita di manodopera intercorsa con la società Padania Costruzioni

che la società ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da quattro motivi al
quale ha resistito l’INPS con controricorso;
che con atto sottoscritto dal difensore, depositato presso la cancelleria di questa
Corte, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
che la rinuncia, proposta ai sensi del d.l. 22/10/2016, n. 193, convertito in legge
1/12/2016, n. 225, contenente «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili» è stata notificata all’Inps, controricorrente,
anche in qualità di procuratore speciale della SCCI s.p.a., e per esso ai suoi
difensori costituiti, mediante posta elettronica certificata, come risulta dalle
ricevute di accettazione, depositate unitamente all’atto di rinuncia;
che ricorrono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo,
ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese, in
considerazione del fatto che la rinuncia al giudizio (rectius: l’impegno a rinunciare ai
giudizi pendenti) è imposta dall’art. 6, comma 2°, d.l. cit., affinché i debitori, nei cui
confronti sono stati emessi ruoli affidati ad agenti della riscossione, possano
accedere alla definizione agevolata prevista dalla norma citata: tale previsione, in
una logica di composizione stragiudiziale delle controversie volta a recuperare con
maggiore celerità risorse finanziarie per il soddisfacimento di esigenze indifferibili
dello Stato, è validamente apprezzabile come ragione di compensazione delle spese
ai sensi dell’art. 92 cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 14 novembre 2017

s.r.I.;

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