Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3974 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 18/02/2011), n.3974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7296-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

ICEC CASA di CURA VILLA MARIA IMMACOLATA SRL (OMISSIS) (in breve

ICEC) in persona del suo amministratore delegato, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 28 – int. 3, presso lo studio

dell’avvocato BOTTACCHIARI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 136/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 27.9.07, depositata il 05/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SCARANO Luigi Alessandro:

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SEPE Ennio

Attilio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 5/2/2008 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva il gravame interposto dalla società I.C.E.C. Casa di Cura s.r.l. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di rigetto dell’opposizione spiegata in relazione (tra l’altro) a cartella di pagamento emessa a titolo di IRPEG ed IRAP per l’anno d’imposta 1998.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, con il quale denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992. art. 36, art. 132 c.p.c, art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Resiste con controricorso la società I.C.E.C. Casa di Cura s.r.l..

Il motivo si appalesa fondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, risponde ad orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (da ultimo v. Cass., 8/1/2009, n. 161).

Orbene, essendosi limitato a meramente affermare che La Commissione, riunitasi in Camera di Consiglio, esaminata la documentazione in atti, accoglie l’appello del contribuente e dichiara illegittima l’iscrizione al ruolo emerge evidente come il giudice dell’appello abbia nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Della medesima s’imporrà pertanto la cassazione, con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che le parti non hanno presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che deve essere pertanto accolto il ricorso, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, facendo applicazione del principio richiamato nella relazione, procederà a nuovo esame, e provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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