Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3974 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 16/02/2021), n.3974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28775-2018 proposto da:

MINISTERO DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOGET SPA, in persona del Presidente del C.D.A. e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMILIO DE’CAVALIERI 11 C/O STUDIO ACDLEX, presso lo studio

dell’avvocato DELLA ROCCA SERGIO, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1730/2018 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 26/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIDUCCIA BEATRICE che ha chiesto

l’accoglimento.

 

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI. CAUSA

1. Il Ministero della Difesa propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1730/34/2018, depositata il 26.12.2018, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatogli dalla Soget s.p.s., concessionaria del comune di Torre Annunziata, il 4 dicembre 2013, per l’imposta comunale relativa all’annualità 2008,,relativo ad immobili siti nello stabilimento Militare Spoleto, adibiti ad abitazione dei militari (alloggi di servizio).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: l’esenzione Ici di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a) spettasse unicamente agli immobili di proprietà dello Stato destinati direttamente ed immediatamente a finalità istituzionali, tale non potendo considerarsi quella abitativa privata dei militari e delle relative famiglie ovvero a finalità di interesse privato, come nel caso di concessione di beni in locazione.

Resiste con controricorso e memorie la concessionaria.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2. Con il primo motivo di ricorso il Ministero della Difesa lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), 1, L. n. 497 del 1978, artt. 5 e 6, del D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 231, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere il decidente fatto corretta applicazione delle norme menzionate in rubrica, secondo le quali tutti i fabbricati realizzati su aree urbane all’interno di basi, impianti, installazioni militari, sono considerati a tutti gli effetti di legge, infrastrutture militari preordinate a garantire la funzionalità di enti, comandi e reparti militari preposti alla difesa dello Stato.

3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.; per non avere la commissione tributaria regionale prónunciato sul motivo di gravame con il quale si lamentava che il primo giudice non avesse considerato che tra gli immobili inclusi nella base vi erano anche opifici non soggetti ad ICI.

4. Con la terza censura che prospetta violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente censura la sentenza di appello per non avere i giudici regionali esaminato l’effettiva destinazione istituzionale di servizio degli alloggi in questione la cui mancanza, pure, aveva ritenuto inficiare la decisione di primo grado.

5. I motivi non meritano accoglimento.

5.1 Con riferimento alla prima censura, non vi sono ragioni per disattendere quanto già stabilito da questa Corte di legittimità in controversie – del tutto sovrapponibili alla presente, perchè aventi ad oggètto l’imposizione Ici di alloggi di servizio per militari – tra lo stesso Ministero della Difesa ed altre amministrazioni comunali. L’orientamento interpretativo così emerso muove dai seguenti fondamentali passaggi: – la disciplina Ici è riconducibile al D.Lgs. n. 504 del 1992 e, per quanto segnatamente concerne le esenzioni di natura soggettiva ed oggettiva qui rilevanti, al citato D.Lgs., art. 7, comma 1, lett. a); – le norme introducenti esenzioni, in quanto eccezionali, sono di stretta interpretazione (Cass. n. 6925/2011; n. 381/2006), trattandosi di disposizioni tributarie speciali idonee a prevalere sulla disciplina classificatoria degli immobili di servizio, così come richiamata dal Ministero; – l’art. 7, comma 1, lett. a), cit. prevede in effetti l’esenzione da Ici degli immobili posseduti (tra gli altri) dallo Stato, ma solo se essi siano “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”; – quest’ultima destinazione presuppone non qualsivoglia impiego dell’immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all’oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell’ente possessore, bensì la sua utilizzazione ‘direttà ed ‘immediatà per l’assolvimento della finalità d’istituto, tale non potendosi considerare l’affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone. (Cass. n. 3268/2019; n. 26453/2017; n. 15025/15; 30731/11; 20850/10, 14094/10, 20577/05 ed altre).

Nella speciè si tratta di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, in quanto il godimento del bene stesso è stato ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone, come confermato dalla CTR. E’, difatti, lo stesso Ministero a chiarire che gli immobili in questione (fatti oggetto di obbligatorio accatastamento), ad eccezione degli opifici, sono costituiti dagli alloggi per l’abitazione del personale di servizio e delle relative famiglie; e che tale uso è conseguente ad una concessione amministrativa del bene a fronte del pagamento di un canone. Come detto, ai fini dell’àpplicazione della norma fiscale non può dir.si dirimente nè che gli immobili stessi siano classificabili ex lege n. 497/78, poi abrogata (‘Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessionì), quali ‘infrastrutture militarì, nè che il canone concessorio così percepito (suddiviso a metà tra Ministero della Difesa e MEF) abbia carattere non di corrispettivo da attività lucrativa, ma essenzialmente di rimborso dei soli costi di manutenzione.

6. La seconda censura, assorbito l’ultimo mezzo, non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto dalla stessa sentenza impugnata emerge che la doglianza relativa alla destinazione di parte degli immobili soggetti ad ICI ad opifici era stata proposta solo in sede di appello; tant’è che al rigo 10 di pagina 3 si legge ” specifica (il Ministero) che il fatto che tale circostanza (alcuni immobili sono destinati ad opifici) non sia stata dedotta in primo grado non è rilevante, perchè la CTP doveva far ricorso ai.poteri istruttori officiosi …”. La tardività delle deduzioni del Ministero risulta peraltro dalla lettura del ricorso originario versato in atti.

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, e prima del giudizio di primo grado, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (v. Cass. Sez. 3, 09/01/2002 n. 194; più di recente, v. Cass. Sez. 6 – 1, 09/07/2013 n. 17041; n. 25319/2017; n. 907/2018; Cass. n. 19627/2018; n. 7536/2019 in motiv).

7. Si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, trattandosi di amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito (Cass.ord. n. 1778/16; così Cass. 5955/14 ed altre).

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente Ministero della Difesa al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200,00, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile della corte di cassazione, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

 

 

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