Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3973 del 29/02/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 3973 Anno 2016
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso 22136-2010 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
4711

contro

BORETTI MARCO C. F. BRTMRC83A14G999N, elettivamente
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domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo
studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, rappresentato

Data pubblicazione: 29/02/2016

e difeso dall’avvocato LISANDRO COPPINI, giusta
delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1094/2009 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/09/2009 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2015 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega verbale
Avvocato MARESCA ARTURO;
udito l’Avvocato CAMICI GIAMMARIA per delega Avvocato
COPPINI LISANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per
quanto di ragione.

E

1382/2008;

t

R.G. 22136/2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18-9-2007 il Giudice del lavoro del Tribunale di
Prato, in accoglimento della domanda proposta da Marco Boretti nei

apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 17-7-2002 al 30-92002 (“per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere
straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi
ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio,
anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti
all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie prodotti e servizi,
nonché all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23
ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002,
congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza
di assenza per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel
periodo estivo”) e condannava la società a riammettere il lavoratore in
servizio ed a corrispondere le retribuzioni dalla data di messa in mora.
La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone
la riforma con il rigetto della domanda.
Il Boretti si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 24-9-2009,
rigettava l’appello.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con
quattro motivi.
Il Boretti ha resistito con controricorso.

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confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata inammissibile la produzione dei
documenti allegati alla memoria della società, non ricorrendo le condizioni
di cui all’art. 372 c.p.c..
In ordine logico va esaminato dapprima il terzo motivo con il quale in
particolare la ricorrente lamenta che erroneamente la Corte di merito ha
ritenuto la genericità della causale indicata nel contratto, laddove le ragioni
di carattere, tecnico, produttivo, organizzativo risultavano, invece,
specificate, per relationem, con l’espresso richiamo agli accordi sulla
mobilità, il cui contenuto, trascurato dalla Corte territoriale, avrebbe
consentito di rilevare con sufficiente precisione la natura delle esigenze
sottostanti.
Tale motivo è fondato e va accolto come di seguito.
Premesso che il sistema, previsto dall’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001,
“anche anteriormente alla modifica introdotta dall’art. 39 della legge n. 247
del 2007, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di
lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo
l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto
nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione
del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo” (v. Cass. 21-5-2008 n. 12985), in specie questa Corte ha
chiarito (v.Cass. 1-2-2010 n. 2279) che “in tema di apposizione del
termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da
parte del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico,

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t

produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza
con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (….),

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un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale
a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue
componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con
riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale,
perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la
veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del
rapporto; tale specificazione può risultare anche indirettamente nel
contratto di lavoro e da esso “per relationem” ad altri testi scritti
accessibili alle parti” (come accordi collettivi richiamati nello stesso
contratto individuale).”
In particolare, poi, come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 n.
10033, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita
dall’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 ” a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a
pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro
l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la
trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle
stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una
particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di
lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a
tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la
durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed
organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del

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e

lavoratore assunto esclusivamente

nell’ambito della specifica ragione

indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di

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merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed
esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la

acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente
indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli
accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto
costitutivo del rapporto”.
Con riguardo a questi ultimi questa Corte ha altresì chiarito che,
“seppure nel nuovo quadro normativo….non spetti più un autonomo potere
di qualificazione delle esigenze aziendali idonee a consentire l’assunzione a
termine, tuttavia, la mediazione collettiva ed i relativi esiti concertativi
restano pur sempre un elemento rilevante di rappresentazione delle
esigenze aziendali in termini compatibili con la tutela degli interessi dei
dipendenti, con la conseguenza che gli stessi debbono essere attentamente
valutati dal giudice ai fini della configurabilità nel caso concreto dei requisiti
della fattispecie legale”.
Orbene nel caso di specie la Corte di merito, soffermandosi soltanto
sulla prima parte della indicazione in oggetto, in sostanza, ha ritenuto la
genericità della causale senza esaminare il contenuto degli accordi
richiamati nel contratto ai fini della possibile specificazione

per relationem

delle ragioni indicate.

I

Tanto basta per accogliere il terzo motivo, restando assorbiti gli altri
motivi tutti conseguenziali (riguardanti: il primo e il secondo la eccezione di

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sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente

risoluzione per mutuo consenso tacito del rapporto conseguente alla
eventuale nullità del termine; il quarto la “conversione” del rapporto
conseguente alla detta nullità.)
La impugnata sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte

attenendosi ai principi sopra ribaditi e statuirà anche sulle spese di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata
sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze in
diversa composizione.
Roma 3 dicembre 2015
IL CONSIGLIERE ESTENS

d’Appello di Firenze in diversa composizione, la quale provvederà

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