Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3973 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3973 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: CALAFIORE DANIELA

sul ricorso 17292-2012 proposto da:
MOLIN P.I. ALDO S.R.L.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati GIOVANNI DEGLI
ANGELI, LUISA EMMA BORTOLUZZI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
4438

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
SOCIALE

C.F.

80078750587,

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Data pubblicazione: 19/02/2018

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO,

– resistente con mandato nonchè contro

UNIRISCOSSIONI S.P.A.;
– intimata-

avverso la sentenza n. 578/2011 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 22/10/2011 R.G.N. 190/2009;
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte trasmesse
in cancelleria il 13 novembre 2017.

giusta delega in calce al ricorso notificato;

r.g.n. 1792/2012
Molin p.i. Aldo s.r.I./Inps +2

RITENUTO
che la s.r.l. Molin p.i. Aldo proponeva opposizione a cartella esattoriale con cui
l’INPS le aveva chiesto i contributi assicurativi per l’impiego di quattro dipendenti
della Eurmont s.r.l. ritenendo, a seguito di ispezione, che esso fosse avvenuto in
violazione del divieto di intermediazione;
che accolta l’opposizione e proposto appello dall’INPS, la Corte d’appello di Venezia,

rilevando che, pur avendo stipulato un contratto di appalto con la controparte,
Eurmont s.r.l. era priva di struttura organizzativa e di attrezzature e si limitava a
fornire ai committenti mere prestazioni di manodopera;
che propone ricorso Molin p.i. Aldo s.r.l. con due motivi: 1) carenza di motivazione,
rilevando che il giudice aveva tenuto conto solo delle risultanze ispettive senza
tener conto delle prove testimoniali offerte dall’opponente, che erano in diretto
contrasto con le prime; 2) esistenza dell’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.,
essendo stati i contributi relativi ai dipendenti assolti dal fittizio imprenditore;
che l’Inps ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso;
che il P.G. ha concluso in data 13 novembre 2017 per l’accoglimento del ricorso
relativo alla violazione di legge;
CONSIDERATO
Che il primo motivo di ricorso è infondato posto che la Corte territoriale ha ritenuto
provato il rapporto di mera fornitura di manodopera sulla base di tutte le
emergenze istruttorie, costituite non solo dal processo verbale di accertamento
dell’Inps del 9-2-2004, nonché dalle testimonianze acquisite nel giudizio di primo
grado e da quanto dichiarato dallo stesso legale rappresentante della società;
che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso non deve ricavarsi
esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere, senza
poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, alla luce del principio di
acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale
che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono
tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la
diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro
(Cass. 19/01/2010, n. 739);
che le ragioni del convincimento emergono dall’intero contesto motivazionale,
avendo la sentenza impugnata posto a raffronto le dichiarazioni del legale
rappresentante con le dichiarazioni del proprio figlio oltre che con le deposizioni
rese da altri soggetti (v. teste Modicano ) ed avendo la Corte indicato le ragioni

vi/

con sentenza del 22.10.11, ha accolto l’impugnazione e rigettato l’opposizione,

r.g.n. 1792/2012
Molin p.i. Aldo s.r.I./Inps +2

della inattendibilità delle dichiarazioni rese da costoro a proposito del fatto che il
materiale di lavoro fosse fornito da Eurmont laddove dai documenti acquisiti
risultava che tale società non possedesse beni strumentali non avendo adottato
neanche il libro dei beni ammortizzabili;
che questa Corte di legittimità ha più volte affermato che spetta al giudice di
merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento,
di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di

idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente
prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti senza essere tenuto a
discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo
ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non
menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata
(v. Cass. 13 giugno 2014, n.13485; Cass., 10 giugno 2014, n. 13054; Cass., ord.,
6 aprile 2011, n. 7921; Cass., 15 luglio 2009, n. 16499; Cass., 5 ottobre 2006, n.
21412; Cass. 15 aprile 2004 n. 7201; Cass. 7 agosto 2003 n. 11933);
che

il secondo motivo di ricorso è fondato alla

luce

dell’orientamento

giurisprudenziale che si è venuto consolidando ed in base al quale (Cass.
4.1.2016 n. 20, 17516/2015, 23844/2011, 8451/2010)” In tema di
interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una obbligazione
concorrente del datore di lavoro apparente per i contributi dovuti agli
enti

previdenziali, fatta

salva

l’incidenza satisfattiva

dei pagamenti

eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell’art. 1180, comma I, c.c., ovvero
dallo

stesso

datore di

lavoro fittizio, senza

che assuma

rilievo

la

consapevolezza dell’altruità del debito, atteso che, in caso di indebito
soggettivo, anche il pagamento effettuato per errore è qualificabile, in forza del
coordinamento tra gli artt. 1180 e 2036 c.c., come pagamento di debito altrui,
con efficacia estintiva dell’ obbligazione in presenza delle condizioni di cui all’art.
2036, comma 3, c.c.”;
che

al surriferito orientamento questo Corte

intende aderire sicché il

secondo motivo di ricorso deve essere accolto, la sentenza va cassata e la
causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione affinché
accerti, alla luce del principio sopra enunciato, l’effettivo regolare versamento della
contribuzione dovuta relativamente ai lavoratori oggetto del verbale ispettivo Inps
del 23 luglio 2004, sotteso alla cartella esattoriale oggetto di opposizione;
P.Q.M.

2

scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente

r.g.n. 1792/2012
Molin p.i. Aldo s.r.I./Inps +2

La Corte, rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata
e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione che provvederà
anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Roma, così deciso nella adunanza camerale del 14 novembre 2017

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