Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3973 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3973 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA

sul ricorso 17365-2010 proposto da:
CUSIMANO VINCENZO CSMVCN45R25G273M,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA L. CARO 62, presso lo studio
dell’avvocato CICCOTTI SIMONE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MONTEBELLI QUARTO
giusta procura a margine;

è

– ricorrente –

2014
contro

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RUSTICALI

LUIGI

RSTLGU60C04C5730,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,
presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che lo

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Data pubblicazione: 19/02/2014

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RANIERI
FRANCESCO giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

BAREDI MARIA;

avverso la sentenza n. 603/2009 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 11/05/2009, R.G.N.
2621/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato SIMONE CICCOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

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– intimata –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Vincenzo Cusimano, ex segretario comunale del Comune di Gatteo,
revocato dal Sindaco ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. 4 dicembre 1997, n.
465, venne condannato dal Tribunale di Forlì, insieme al giornalista Paolo
Morelli – in ragione della percentuale di colpa, rispettivamente del 20% e
dell’80% – ai risarcimento dei danni, in favore degli allora coniugi Luigi
Rusticali e Maria Baredi, per aver offeso la reputazione e l’onore di

“inequivocabili” con una dipendente nei luoghi di lavoro. Lo scritto
difensivo era stato inviato al Sindaco e alla Giunta Comunale ed era stato
redatto per rispondere alle contestazioni dei Sindaco, che avevano
condotto alla revoca dell’incarico; poi era stato riportato in un articolo di
cronaca pubblicato sul quotidiano “Il resto del Carlino”, firmato dal
Morelli, ai quale il Cusimano aveva consegnato la documentazione.
L’impugnazione, proposta dal solo Cusimano, venne respinta dalla Corte
di appello di Bologna (sentenza dell’il maggio 2009).
2.Avverso la suddetta sentenza, Cusimano propone ricorso per
cassazione affidato a quattro motivi, esplicati da memoria.
Rusticali resiste con controricorso e deposita memoria.
La Baredi, ritualmente intimata, non svolge difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di merito si è preliminarmente soffermata sulla portata
offensiva delle affermazioni, contenute nelle controdeduzioni difensive del
Cusimano, con le quali erano stati attribuiti al Rusticali comportamenti
«inequivoci» con una dipendente sul luogo di lavoro. Ha ritenuto il
carattere offensivo e lesivo della reputazione delle affermazioni, stante il
carattere volutamente allusivo, la mancanza di dubbi sull’attribuzione di
comportamenti a sfondo intimo sessuale e la natura di atto pubblico
destinato alla affissione all’albo comunale, nel quale erano contenute. Ha
evidenziato che tale atto aveva costituito il presupposto per la redazione
dell’articolo da parte del giornalista, il quale aveva riferito di una storia a
«luci rosse». Né, secondo la Corte, il carattere diffamatorio poteva
essere messo in dubbio dalla circostanza che le nuove prove documentali
in appello testimoniavano la successiva convivenza dei Rusticali con
l’impiegata e la nascita di una figlia.
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costoro in uno scritto difensivo, attribuendo al primo atteggiamenti

Quindi, ha argomentato in ordine alla scriminante dell’esercizio del diritto
(art. 51 cod. pen.) invocata dall’appellante. La Corte di merito diversamente dal giudice di primo grado – ha riconosciuto il rapporto di
strumentalità tra le frasi offensive contenute nello scritto difensivo e le
accuse rivolte al segretario comunale dal Sindaco nell’ambito del
procedimento di revoca, nel quale il segretario era stato accusato del
peggioramento dei rapporti umani con i dipendenti di alcuni uffici a causa

condotta non sarebbe scriminata sotto il profilo dell’esercizio del diritto
(51 cod. pen.) di difesa perché la consegna materiale al giornalista della
delibera comunale e delle difese allegate dimostrerebbe la volontà del
Cusimano di voler arrecare offesa.
Ad abundantiam, ha aggiunto espressamente la Corte, il risarcimento è
dovuto per la lesione dei valori della persona costituzionalmente protetti,
indipendentemente se costituiscano o meno un reato; è dovuto per fatti
non previsti dalla legge come reato e se il fatto non integra reato (Cass.
14 ottobre 2008, n. 25157). Tale considerazione, secondo la Corte,
spiega l’irrilevanza dell’archiviazione pronunciata in sede penale rispetto
all’art. 595 c.p.
2. Le censure contenute nei motivi di ricorso sono strettamente
intrecciate; di conseguenza è opportuna una trattazione unitaria.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli
artt. 51 cod. pen. ,15, comma 5, del d.P.R. n. 465 del 1997, 2043 e 2059
cod. civ.
Si censura la Corte dì merito per aver ritenuto, in violazione delle
suddette norme, che le allegazioni difensive contenenti frasi offensive
fossero scriminate dall’esercizio del diritto di difesa perché strumentali
alle contestazioni ricevute ai fini della revoca dell’incarico di segretario
comunale e che non fosse scriminata, invece, per la volontà lesiva in essa
manifestata, l’ulteriore condotta costituita dall’aver consegnato ai
giornalista le suddette allegazioni difensive.
In particolare, secondo il ricorrente, quest’ultimo comportamento non
potrebbe assumere autonomo rilievo e sarebbe giuridicamente
irrilevante; ed, erroneamente, la Corte di merito avrebbe considerato solo
l’elemento soggettivo, quale la volontà di diffamare con la consegna dei
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di affermazioni lesive delle dignità. Tuttavia, secondo la Corte, la

documenti al giornalista, in mancanza dell’elemento oggettivo scriminato
dall’esercizio del diritto, mentre il reato ha bisogno di entrambi gli
elementi; quindi, una volta ritenuta la non esistenza della antigiuridicità
del fatto non andrebbe compiuto altro accertamento.
2.2. Con il secondo motivo si deduce contraddittorietà della motivazione,
per aver individuato nelle controdeduzioni scritte il momento
perfezionativo dell’illecito ed aver valutato la sussistenza (dell’illecito)

condotta del giornalista.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 324, 333 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., in
combinato disposto agli artt. 51 cod. pen., 15, comma 5, del d.P.R. n.
465 del 1997, 2043 e 2059 cod. civ., unitamente a contraddittorietà della
motivazione.
Si imputa alla Corte di merito di aver ritenuto non scriminato il fatto della
consegna della delibera e delle allegazioni difensive al giornalista,
considerato come condotta distinta, in violazione delle suddette norme;
in particolare, in violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di
primo grado, (che pure aveva negato la scriminante anche per la fase del
procedimento), secondo la quale non vi era stato concorso tra le condotte
del Cusimano e del giornalista nel reato di diffamazione a mezzo stampa.
2.4.Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli
artt. 2043 e 2059 cod. civ., oltre che dell’art. 51 cod. pen.
Si sostiene che la Corte avrebbe errato nel ritenere risarcibile il danno
quando sono lesi valori costituzionali, indipendentemente dalla esistenza
della tutela penale e indipendentemente dalla circostanza che, per effetto
della scriminante, non sia integrato il reato. Mette in evidenza che la
scriminante esclude l’antigiuridicità del fatto e che è risarcibile solo il
danno ingiusto che è quello arrecato in difetto di una causa di
giustificazione.
3. I motivi di ricorso sono infondati e vanno rigettati.
Preliminarmente, va sgombrato il campo dal vizio di motivazione, dedotto
autonomamente con il secondo motivo e unitamente alla violazione di
legge con il terzo. Le censure non hanno una specifica autonomia
afferente alla quaestio facti, come è dimostrato anche dalla mancanza, in
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rispetto ad un momento successivo, anche autonomo rispetto alla

entrambi, del momento di sintesi o c.d. quesito di fatto, richiesto dall’art.
366 bis cod. proc. civ. secondo la consolidata giurisprudenza di
legittimità. Piuttosto, concernono profili giuridici sviluppati anche negli
altri motivi.
3.1. Dall’ambito delle censure avanzate nei confronti della sentenza
impugnata deriva che non si controverte più: sul carattere offensivo e
lesivo della reputazione delle affermazioni contenute negli scritti in

del procedimento di revoca dell’incarico di segretario comunale rientri
nell’esercizio del diritto di difesa, con conseguente liceità del fatto. Le
censure riguardano, invece, la mancata ricomprensione della condotta
esterna al procedimento nell’ambito della attività resa lecita dall’esercizio
del diritto di difesa.
Quindi, la questione centrale posta all’attenzione della Corte è

<>.
3.4. La Corte di merito ha correttamente valutato la consegna ai
giornalista del documento contenente frasi offensive in modo autonomo
rispetto alla scriminante dell’esercizio del diritto. Né a tale valutazione era
di ostacolo l’archiviazione disposta dai giudice penale, essendo pacifico
che «Il decreto di archiviazione dell’azione penale (adottato ai sensi
dell’art. 408 e segg. cod. proc. pen.) non impedisce che lo stesso fatto
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Consegue che nella consegna al giornalista del documento difensivo

venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile,
poiché, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il
provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un
processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere.>> (Cass. 13 aprile
2007, n. 8888).
3.5. Né quale ostacolo a tale pronuncia poteva valere l’esclusione del
concorso tra la condotta del Cusimano e del giornalista, già affermata dal

considera la condotta del Cusimano in modo autonomo e indipendente
dalla scelta del giornalista di pubblicare un articolo sulla base dei
documenti ricevuti. Infatti, è pacifico che, affinché più persone possano
essere chiamate a rispondere in solido di un fatto illecito, secondo la
regola dell’art. 2055 cod. civ. è sufficiente che, anche con condotte
indipendenti, tutte abbiano causato il medesimo fatto dannoso (Cass. 14
ottobre 2008, n. 25157).
4. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non avendo la Baredi svolto attività difensiva, non sussistono le
condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali nei sui
confronti.
Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti di cui al d.m. n. 140
del 2012, seguono la soccombenza nei confronti del Rusticali.

P.Q. M .
LA CORTE DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Luigi
Rusticali, delle spese processuali dei giudizio di cassazione, che liquida in
Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed
agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, l’8 gennaio 2014

Il consigliere estensore

giudice di primo grado e ritenuta anche dalla Corte di merito che

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