Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3973 del 18/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 18/02/2020), n.3973
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30934-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRIZZI, 7,
presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA TELLONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ROBERTO CORDISCO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 266/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il
22/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA
TORRE MARIA ENZA.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Abruzzo, che ha respinto l’appello dell’Ufficio in controversia su impugnazione di avviso di accertamento emesso nei confronti di M.R., socio per la quota di partecipazione del 25% della società Delta Service snc (erroneamente qualificata quale srl) anno 2006, a seguito di PVC.
La CTR, pur ritenendo motivato l’accertamento, ha respinto l’appello dell’Ufficio per non avere assolto all’onere della prova in materia di fatturazioni per operazioni oggettivamente inesistenti fra la società Delta service e la cooperativa agricola La Giulianese.
M.R., socio al 25% della società Delta Service di M.A. snc, si costituisce con controricorso, eccependo l’infondatezza del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
col primo motivo del ricorso si deduce nullità della sentenza e/o del procedimento, ex artt. 101 e 102 c.p.c. e del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il motivo è fondato.
Va premesso che il contribuente, in qualità di socio della Delta Service di M.A. snc, come emerge dal ricorso e dal controricorso, ha impugnato l’avviso di accertamento, emesso in rettifica di maggior reddito societario e di partecipazione, e i giudici di primo e secondo grado hanno deciso, senza integrare il contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci.
Trattasi, pertanto, come emerge anche dal controricorso, questione che coinvolge il socio e la società di persone Delta Service in nome collettivo, per cui la sentenza è nulla per mancata integrazione del contraddittorio tra la società e tutt soci (cfr. Cass. n. 27616/2018; Cass. 10934/2015), rilevabile anche d’ufficio (cfr., ex multis, Cass. nn. 9131/2016, 2170/2015, 10934/2015).
Va infatti ribadito che ove in sede di legittimità emerga una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado nè da quello d’appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell‘integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b, in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati) deve disporsi l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 333 c.p.c., u.c. (Cass., Sez. U, n. 3678 dei 2009; conf. Cass. n. 12547 del 2015, n. 18127 del 2013, n. 5063 del 2010, n. 133825 del 2007).
Vanno dichiarati assorbiti il secondo motivo di ricorso, col quale si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; e il terzo motivo, col quale si lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, art. 19, comma 1 e art. 54 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, va dichiarata la nullità del giudizio fin qui svolto per difetto di integrità del contraddittorio, con rinvio alla CTP di Chieti per un nuovo esame.
P.Q.M.
Dichiara la nullità dell’intero processo fin qui svolto con rinvio alla CTP di Chieti per un nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 18 febbraio 2020