Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3973 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29825-2015 proposto da:

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA,

che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli

avvocati RENATE VON GUGGENBERG, MICHELE PURRELLO, CRISTINA BERNARDI

SPAGNOLLI e STEPHAN BEIKIRCHER giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

WURZA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAISIELLO 55,

presso lo STUDIO LEGALE SCOCA, rappresentata e difesa unitamente e

disgiuntamente dagli avvocati CHIARA CACCIAVILLANI e IVONE

CACCIAVILLANI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.L.S. – BUSINESS LOCATION SUD TIROL ALTO ADIGE A.G., S.P.A.;

– intimata –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO DI TRENTO SEZIONE

DISTACCATA DI BOLZANO, emessa l’8/04/2015 e depositata il

18/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

ANTONIO GENOVESE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Collegio ritiene opportuno esaminare in udienza pubblica la rilevante questione della delimitazione del disputatum nel giudizio di opposizione alla stima, a seguito dell’offerta pubblica di una somma che non sia stata accettata dall’espropriato, in mancanza di specifici precedenti.

PQM

Rinvia la causa all’udienza pubblica della prima sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 1 della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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