Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3972 del 29/02/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 3972 Anno 2016
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 22120-2010 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, eiettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
4710

contro

RANIERI LORENZO C.F. RNRLNZ82C16H9801, domiciliato in
ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 29/02/2016

dall’avvocato CARLO SCARTABELLI, giusta delega in
atti;
– controricorrente
avverso la sentenza n. 1134/2009 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/09/2009 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2015 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega
verbale Avvocato PESSI ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

1854/2006;

R.G. 22120/2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

PP

Con sentenza n. 770/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Pistoia
rigettava la domanda proposta da Lorenzo Ranieri nei confronti della s.p.a.

apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti per il periodo dal 1-72002 al 30-9-2002 (“per esigenze tecniche, organizzative e produttive
anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione,
ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul
territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti
all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie prodotti e servizi,
nonché all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23
ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002,
congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza
di assenza per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel
periodo estivo”), con le pronunce conseguenziali.
Il Ranieri proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la
riforma con l’accoglimento della domanda.
La società si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 18-9-2009, in
accoglimento dell’appello dichiarava la nullità del termine apposto al
contratto de quo con la conseguente sussistenza di un rapporto a tempo
indeterminato dal 1-7-2002 e condannava la società a riammettere in
servizio il Ranieri e a corrispondergli la retribuzione globale di fatto
maturata dal 2-8-2004 con rivalutazione ed interessi.

1

Poste Italiane diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine finale

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con
sette motivi (il primo dei quali non numerato e i successivi erroneamente
numerati come dal primo al sesto anziché come dal secondo al settimo).
Il Ranieri ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine logico vanno esaminati dapprima il secondo e il terzo motivo
riguardanti la questione della pretesa nullità del termine.
In specie con il secondo motivo (erroneamente indicato come primo) la
ricorrente lamenta che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto la
genericità della causale indicata nel contratto, laddove le ragioni di
carattere, tecnico, produttivo, organizzativo risultavano, invece, specificate
con l’espresso richiamo agli accordi sulla mobilità, il cui contenuto,
trascurato dalla Corte territoriale, avrebbe consentito di rilevare con
sufficiente precisione la natura delle esigenze sottostanti.
Con il terzo motivo (erroneamente indicato come secondo) la
ricorrente, con riguardo alla ragione sostitutiva (pure indicata in contratto)
della “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze
per ferie”, lamenta che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto la
genericità della causale per la mancata indicazione del nome del lavoratore
sostituito e della causa della sua sostituzione.
Entrambi i detti motivi risultano fondati e vanno accolti come di
seguito.
Premesso che il sistema, previsto dall’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001,
“anche anteriormente alla modifica introdotta dall’art. 39 della legge n. 247

2

La società ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

del 2007, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di
lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo
l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto
nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione

sostitutivo” (v. Cass. 21-5-2008 n. 12985), in specie questa Corte ha
chiarito (v.Cass. 1-2-2010 n. 2279) che “in tema di apposizione del
termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da
parte del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza
con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (….),
un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale
a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue
componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con
riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale,
perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la
veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del
rapporto; tale specificazione può risultare anche indirettamente nel
contratto di lavoro e da esso “per relationem” ad altri testi scritti
accessibili alle parti” (come accordi collettivi richiamati nello stesso
contratto individuale).”
In particolare, poi, come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 n.
10033, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita
dall’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 ” a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a

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del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o

pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro
l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la

Ma

trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle
stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una

lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a
tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la
durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed
organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del
lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione
indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di
merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed
esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la
sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente
acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente
indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli
accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto
costitutivo del rapporto”.
Con riguardo a questi ultimi questa Corte ha altresì chiarito che,
“seppure nel nuovo quadro normativo….non spetti più un autonomo potere
di qualificazione delle esigenze aziendali idonee a consentire l’assunzione a
termine, tuttavia, la mediazione collettiva ed i relativi esiti concertativi
restano pur sempre un elemento rilevante di rappresentazione delle
esigenze aziendali in termini compatibili con la tutela degli interessi dei
dipendenti, con la conseguenza che gli stessi debbono essere attentamente

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particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di

valutati dal giudice ai fini della configurabilità nel caso concreto dei requisiti
della fattispecie legale”.

Pigt

Per quanto riguarda, poi le ragioni sostitutive, nello stesso quadro
questa Corte – v. Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010

predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la
veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della
stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali
complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma
ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta,
l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione
dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad
assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata
dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di
riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori
da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro)
che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire,
ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la
verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di
legittimità.”
In particolare, sulla scia di Cass. n. 1576/2010, questa Corte ha
ripetutamente accolto i ricorsi della società avverso le sentenze di merito
che, disattendendo il criterio di elasticità dettato da tale principio, avevano
ritenuto non specifica la causale sostitutiva indicata in contratto (v. fra le
altre, Cass. 17-1-2012 n. 565, Cass. 4-6-2012 n. 8966, Cass. 20-4-2012 n.

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n. 1576 – ha ripetutamente affermato che “l’onere di specificazione delle

6216, Cass. 30-5-2012 n. 8647). In base allo stesso principio, d’altro
canto, Cass. 1577/2010 ha confermato la decisione della Corte territoriale

O

che aveva ritenuto esistente il requisito della specificità con l’indicazione
nell’atto scritto della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del

dell’inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire, e, quanto
al riscontro fattuale del rispetto della ragione sostitutiva, ha ritenuto
correttamente motivato, e come tale incensurabile, l’accertamento
effettuato dal giudice di merito che, con riferimento all’ambito territoriale
dell’ufficio interessato, aveva accertato il numero dei contratti a termine
stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine,
confrontandolo con il numero delle giornate di assenza per malattia,
infortunio, ferie, etc. del personale a tempo indeterminato, pervenendo alla
valutazione di congruità del numero dei contratti stipulati per esigenze
sostitutive.
Orbene nel caso di specie la Corte di merito, disattendendo tali
principi, da un lato, sulle ragioni tecniche, organizzative e produttive, non
ha esaminato il contenuto degli accordi richiamati nel contratto ai fini della
possibile specificazione per relationem delle ragioni indicate e, dall’altro,
sulle ragioni sostitutive (per la necessità di espletamento del servizio in
concomitanza di assenze per ferie), ha affermato la genericità della stessa
disapplicando il criterio elastico ed erroneamente ritenendo la necessità
della indicazione del nominativo del lavoratore sostituito.
Tanto basta per accogliere il secondo e il terzo motivo, restando
assorbiti gli altri motivi tutti conseguenziali (riguardanti: il primo la

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rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine,

eccezione di risoluzione per mutuo consenso tacito del rapporto
conseguente alla eventuale nullità del termine; il quarto (indicato come
terzo) la prova della sussistenza in concreto delle ragioni indicate; il quinto
(indicato come quarto) la “conversione” del rapporto conseguente alla

La impugnata sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte
d’Appello di Firenze in diversa composizione, la quale provvederà
attenendosi ai principi sopra ribaditi e statuirà anche sulle spese di
legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa
l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze anche per le
spese.
Roma 3 dicembre 2015
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

nullità del termine; i restanti le conseguenze risarcitorie della detta nullità).

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