Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3972 del 19/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 3972 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: RIVERSO ROBERTO

ORDINANZA
sul ricorso 19311-2012 proposto da:
LAMBRONI BRUNO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dallAvvocato IGNAZIA PAOLA
MARIA PALITTA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
2017
4430

SOCIALE

C.E.

80078750587,

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA

Data pubblicazione: 19/02/2018

VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO
giusta delega in atti;
– controricorrente

CAGLIARI SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il
21/02/2012 R.G.N. 201/2011.

avverso la sentenza n. 26/2012 della CORTE D’APPELLO

R.G. 19311/2012

RITENUTO IN FATTO
che la Corte d’appello di Cagliari con sentenza 26/2012 rigettava l’appello di Lambroni
Bruno avverso la sentenza che aveva respinto la sua opposizione all’atto di precetto

15/2/1996 avente ad oggetto contributi e sanzioni emesso nei confronti della ditta
Manchia e Lambroni;
che a fondamento della sentenza la Corte affermava dovesse ritenersi pacifico che
Lambroni Bruno fosse socio della società di fatto ditta Manchia e Lambroni e che a lui
fosse stato notificato nel 2009 il precetto; sostenendo pure che in sede di opposizione
egli avesse lamentato soltanto l’omessa notifica del decreto ingiuntivo 334/1996
legittimamente notificato a mano di Manchia, altro socio di fatto, al domicilio
dichiarato nell’atto della iscrizione, decreto ingiuntivo che non essendo stato poi
opposto era divenuto titolo esecutivo; e poiché l’atto era stato notificato a mani di uno
dei soci illimitatamente responsabili nella sede della ditta, cadevano tutte le questioni
sulla efficacia del titolo non opposto e sulla necessità di notifica nelle mani di Lambroni
che invece non era necessaria;
che contro la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione da Lambroni Bruno con
due motivi di censura cui l’Inps ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli
474 e seguenti 615,442 c.p.c., 2563, 2697 c.c. in relazione nell’articolo 360 numero 3
c.p.c. L’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione per aver argomentato con
carattere di decisività in assenza di prove ed in violazione delle norme su richiamate
sulla identificabilità del soggetto passivo, Lambroni Bruno, che si assume obbligato
per la semplice indicazione del suo cognome nell’intestazione della ditta Manchia e
Lambroni e sull’esistenza di una società di fatto e ciò perché appunto la corte di
merito aveva ritenuto di individuare nel Lambroni Bruno uno dei soggetti passivi cui si
rivolgerebbe il titolo in quanto socio di una società di fatto; ed aveva identificato una
ditta in una società di fatto;
1

dell’Inps che intimava il pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo del

R.G. 19311/2012

che si tratta di un motivo inammissibile atteso che, ad onta della sua formale
intestazione anche su censure di diritto, punta in realtà ad un riesame di merito e
deduce doglianze comportanti nuovi accertamenti di fatto in contrasto con quanto
affermato in sentenza; dalla quale emerge appunto che le somme di cui all’atto di
precetto, oggetto del giudizio di opposizione, fossero dovute in quanto il decreto
ingiuntivo emesso nei confronti della ditta Manchia e Lambroni era stato
correttamente notificato a uno dei coobbligati solidali, cioè ad uno dei soci di fatto

prescrizione;
che inoltre – a fronte di una sentenza che dichiara che la qualità di socio di Lannbroni
Bruno della società di fatto ditta Manchia e Lambroni, fosse pacifica e non contestata e
che in sede di opposizione egli avesse lamentato soltanto l’omessa notifica del decreto
ingiuntivo 334/1996 legittimamente notificato a mano di Manchia, altro socio di fatto,
al domicilio dichiarato nell’atto della iscrizione – il motivo solleva la questione del
difetto di titolarità passiva dello stesso ricorrente senza precisare dove, come e
quando questa questione fosse stata sollevata nelle fasi di merito;
che inoltre il motivo deduce generiche violazioni in materia di socio di fatto, società di
fatto e sulla non assimilabilità del concetto di ditta e di società di fatto, senza però
riportare specifiche e corrispondenti censure e puntuali ragioni riferite alle asserite
violazioni;
che in ogni caso non è errato affermare in diritto l’esistenza di una società di fatto tra
persone che esercitano a fine di lucro la stessa attività imprenditoriale in forma
collettiva;
che il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2946,
2935, 2943, 2697 c.c. in violazione articolo 360 numero tre c.p.c. per avere la Corte
di merito ritenuto che gli atti notificati dall’Inps ai soci di fatto abbiano interrotto il
decorso del termine di prescrizione.
che il motivo è infondato in quanto è pacifico, ai sensi dell’articolo 1310 c.c., che la
notificazione del titolo esecutivo ad uno dei coobbligati interrompe il decorso del
termine di prescrizione nei confronti di tutti gli altri;
che in conclusione la sentenza impugnata si sottrae alle censure di cui al ricorso che
deve essere rigettato;
2

della stessa e successivamente era stato compiuto altro atto interruttivo della

R.G. 19311/2012

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali liquidate in C 2700 di cui C 2500 per compensi professionali, oltre al 15%
di spese generali ed oneri accessori di legge.

Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 14.11.2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA