Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3972 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3972 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA

sul ricorso 12267-2008 proposto da:
FERLISI

FILIPPO

FRLFPP46E01M088R,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 264, presso
lo studio dell’avvocato LONGARI GIULIO ROMANO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati RONCO
ALBERTO, FERLISI FILIPPO giusta procura in calce;
– ricorrente –

2014
3

contro

MARCHETTA ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA P.L.DA PALESTRINA 47, presso lo studio
dell’avvocato GEREMIA RINALDO, che la rappresenta e

1

Data pubblicazione: 19/02/2014

difende unitamente all’avvocato ARNAUDO SILVIA giusta
procura speciale in calce;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 428/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 16/03/2007, R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato RINALDO GEREMIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

2127/1999;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Filippo Ferlisi, premesso di aver acquistato e ristrutturato con denaro
proprio un immobile intestato alla ex moglie, Angela Marchetta, dedusse
la intestazione simulata o fiduciaria, o la nullità o annullabilità per
mancanza di causa o di forma e, in via subordinata, l’arricchimento
senza causa e chiese al Tribunale il trasferimento della proprietà e la
restituzione dell’immobile o il pagamento della somma nei limiti

Il Tribunale, integrato il contraddittorio nei confronti dei venditori
Michele Ponte e Mario Mattia, rigettò tutte le domande dell’attore per
mancanza di prova.
Il Ferlisi propose appello solo avverso la statuizione di rigetto delta
domanda di arricchimento senza causa e solo nei confronti della ex
moglie, deducendo l’erronea valutazione delle prove in ordine alla
provenienza del denaro per il pagamento dell’immobile. La Corte di
appello di Torino rigettò l’impugnazione ritenendo l’azione di
arricchimento senza causa non proponibile per difetto del requisito della
sussidiarietà (sentenza del 16 marzo 2007).
2.Avverso la suddetta sentenza, Ferlisi propone ricorso per cassazione
affidato a due motivi e deposita memoria.
Angela Marchetta resiste con controricorso e deposita memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di merito ha messo in evidenza che le domande proposte in
via principale erano state rigettate, con statuizione passata in giudicato,
nel merito: per l’assenza dei requisiti di forma scritta, quella di
interposizione simulata o fiduciaria; per l’accertamento della causa tipica
di compravendita integrata di tutti gli elementi costitutivi, quella di
nullità per mancanza di causa o di forma. Ha ritenuto che l’azione di
arricchimento preliminarmente improponibile per mancanza di
sussidiarietà, atteso che le diverse azioni proposte in via alternativa
erano state rigettate perché infondate nel merito e non per carenza
originaria delle stesse per difetto del titolo posto a loro fondamento.
2.Con il primo motivo di ricorso si deduce erronea interpretazione
dell’art. 2042 cod. civ. Con il secondo motivo si deduce erronea
applicazione dell’art. 2042 cod. civ. alla fattispecie concreta.
3

dell’arricchimento.

2.1. Entrambi i motivi sono inammissibili; è violato l’art. 366 bis cod.
proc. civ., applicabile ratione temporis.
Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, il quesito di diritto
deve essere formulato in modo tale da esplicitare una sintesi logico
giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di
enunciare una regula iuris suscettibile di applicazione anche in casi
ulteriori, rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Esso deve

sottoposti al giudice di merito (siccome da questi ritenuti per veri,
mancando, altrimenti, la critica di pertinenza alla ratio decidendi della
sentenza impugnata) b) la sintetica indicazione della regola di diritto
applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto applicabile che ad avviso del ricorrente – si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.
Il quesito, quindi, non deve risolversi in una enunciazione di carattere
generico e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della
controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da
non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto
dal ricorrente; né si può desumere il quesito dal contenuto del motivo o
integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione della
norma.
2.2. Nella specie, entrambi i quesiti che concludono i motivi di ricorso,
strettamente collegati, sono non idonei. Infatti, il ricorrente omette del
tutto di articolare i quesiti in riferimento alla specie decisa dal giudice, al
fine di far emergere le domande azionate in via principale e le ragioni
per le quali queste, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza
impugnata, integrino, invece, l’ipotesi della carenza di titolo ab origine,
con conseguente rispetto del requisito della sussidiarietà. Il ricorrente,
in definitiva, omette di mettere in relazione la regola di diritto applicata
dalla Corte di merito con la regola di diritto che sarebbe stata
applicabile.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti di cui al d.m. n. 140
del 2012, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
4

comprendere: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto

LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese processuali del giudizio di
cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese,
oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Il consigliere estensore

Così deciso in Roma, l’8 gennaio 2014

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