Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3972 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. I, 19/02/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 19/02/2010), n.3972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (c.f. (OMISSIS) – P.I.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL GARDENA 3, presso

l’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BALESTRAZZI VITTORIO, giusta procura speciale per Notaio

dott. ANTONIO FALCE di ROMA – Rep. n. 83.390 del 09.09.05;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA SUD COSTRUZIONI S.C.A.R.L. IN L.C.A. (c.f.

(OMISSIS)), in persona del Commissario Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. CAPPONI 16, presso

l’avvocato CERMIGNANI CARLO, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati BARONE GAETANO, BARONE GUGLIELMO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

D.N.S., G.G., G.F.,

R.S., G.N., R.G., Z.

E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 721/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 31/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

05/11/2009 dal Consigliere Dott. CULTRERA Maria Rosaria;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato L. DE ANGELIS che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato C. CERMIGNANI che ha

chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che

ha concluso per l’accoglimento del primo motivo con assorbimento

degli altri motivi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In accoglimento del ricorso 25.2.95 della Coopcredito s.p.a.- gia’ sezione speciale per il Credito alla Cooperazione presso la B.N.L., il Presidente del Tribunale di Ragusa in data 2.3.95 ingiunse alla cooperativa Sud Costruzioni a r.l. ed ai fideiussori G. G., R.S., G.N., R.G. e Z.E., il pagamento della somma di L. 157.496.082.

Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 32/98, accogliendo le opposizioni proposte con distinte citazioni da tutti gli ingiunti, ne dispose la revoca avendo ritenuto la Coopcredito sprovvista di legittimazione attiva.

Con sentenza n. 721 depositata il 31 luglio 2004, la Corte d’appello di Catania, provvedendo sull’impugnazione proposta dalla banca, ha confermato la precedente statuizione.

Avverso questa decisione la BNL che ha incorporato l’originario istituto istante, ha proposto il presente ricorso per Cassazione affidandolo a due motivi resistiti da Cooperativa Sud Costruzioni.

Gli altri intimati non hanno spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la banca ricorrente denuncia violazione dell’art. 83 c.p.c., del D.Lgs. c.p.s. n. 1421 del 1947, art. 3 istitutivo della Sezione Speciale per il Credito alla Cooperazione presso la B.N.L., del D.M. Ministero del Lavoro 28 aprile 1948, del D.M. Ministero del Tesoro 3 agosto 1994, della L. n. 218 del 1990, artt. 1, 2 e 6; del D.Lgs. n. 356 del 1990, artt. 3, 16 e 17 e della L. n. 489 del 1993, art. 6 e correlato vizio di motivazione. Ascrive al giudicante errore consistito nell’aver tenuto distinte la soggettivita’ giuridica della Sezione Speciale per il Credito alla Cooperazione presso la B.N.L. e la Coopcredito.

In forza del quadro normativo rubricato la Sezione Speciale, ente pubblico ecomomico, si e’ trasformato in s.p.a, assumendo la denominazione di Coopcredito s.p.s. con rogito per notato Fedele di Roma del (OMISSIS), in esecuzione del D.M. 11 agosto 1994. La vicenda non ha inciso sull’identita’ dell’ente, con conseguente ultrattivita’ della procura generale rilasciata in data anteriore. In altra chiave, denuncia omesso esame di risultanze decisive attestanti la dedotta vicenda successoria, dunque il perdurare di unico soggetto giuridico, modificato nella mera struttura.

Il resistente replica osservando che il principio invocato dell’ultrattivita’ della procura non ha trovato applicazione,in quanto dell’asserita trasformazione non e’ stata fornita prova documentale in sede di merito. Tale lacuna non puo’ essere colmata correlando la denuncia alla violazione del DM del Ministro del Tesoro 3 agosto 1994, n. 116, trattandosi di atti amministrativi privi di contenuto normativo, non regolati dal principio jura novit curia. Il motivo e’ fondato.

La questione e’ stata risolta dalla Corte territoriale sostenendo che, anche a prescindere dall’eventuale carenza di legittimazione attiva della Coopcredito, il suo difensore era privo dello jus postulandi, in quanto la procura generale ad lites, rilasciata al medesimo difensore con atto per notaio Mario Liguori del (OMISSIS), indicata sia nel ricorso per decreto ingiuntivo che nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, era stata rilasciata dalla Sezione Speciale per il Credito alla Coperazione presso la B.N.L., dunque da soggetto giuridico ben diverso. Ne’ la ravvisata nullita’ era stata sanata dal successivo rilascio della procura ancora allo stesso difensore da parte della Coopcredito, in sede di giudizio di primo grado.

Gli atti processuali posti in essere dal patrocinante, privo di mandato, erano pertanto inesistenti. Tale trama motivazionale appare affetta dal vizio denunciato in quanto omette qualsiasi riferimento alla documentazione, puntualmente descritta nel presente ricorso, che la ricorrente asserisce aver allegato al suo fascicolo di parte, depositato nella fase d’appello, di cui alle pagine specificamente indicate, che avrebbero attestato l’intervenuta trasformazione dell’ente di diritto pubblico, originario attore, nella s.p.a.

denominata Coopcredito, ivi compresi la G.U. n. 243 del 17.10.94, asseritamente versata anch’essa in atti alle pagine indicate unitamente agli atti che avevano scandito il procedimento attuativo della trasformazione.

L’omesso esame di tale documentazione, assolutamente decisiva, ha indotto il giudicante a smentire il principio, ormai consolidato, secondo cui, la trasformazione, intervenuta in corso di causa, di un ente creditizio pubblico – quale la Sezione Speciale per il Credito alla Cooperazione -, in societa’ per azioni per azioni operante nel settore bancario secondo il disposto della L. 30 luglio 1990, n. 218, non procura l’estinzione dell’ente pubblico preesistente ma mero fenomeno successorio, cui consegue la conservazione dell’efficacia, se non espressamente o tacitamente revocata, della procura generale alle liti rilasciata prima della trasformazione (Cass. nn. 6573/1998 e 1168/2004).

Atteso il rilevato vizio di motivazione, il motivo deve pertanto essere accolto con assorbimento delle ulteriori censure.

La decisione impugnata deve essere percio’ cassata con rinvio degli atti alla Corte territoriale che provvedera’ anche sul governo delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

 

 

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