Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3972 del 18/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 18/02/2020), n.3972
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28539-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.P., elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUIGI RIZZO,
72 presso lo studio dell’avvocato PAOLO CELLI che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
contro
V.C., V.F., V.L.,
C.A., C.R., P.S., N.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 193/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 22/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA
TORRE MARIA ENZA.
Fatto
RITENUTO
Che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione di V.C. e altri, di avviso di accertamento per revisione del classamento di immobile sito in (OMISSIS), ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza della CTP, che aveva parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti, e rettificato l’accertamento limitatamente al locale cantina, al quale ha riconosciuto la cat. C/2, sulla base di perizia di parte.
C.P. si costituisce con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Col secondo motivo, da esaminare prioritariamente, si deduce nullità della sentenza, per inesistenza e contraddittorietà della motivazione.
E’ fondato e va accolto, con assorbimento del primo motivo – col quale si deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, violazione L. n. 241 del 1990, art. 3 in relazione alla motivazione del a revisione del classamento di immobili siti in microzone nel Comune di Roma – il secondo motivo del ricorso.
Con esso si deduce la nullità della sentenza per inesistenza e contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, in quanto non è possibile individuare le ragioni poste a fondamento della decisione.
Nella fattispecie, la CTR ha respinto l’appello dell’Ufficio, pur condividendo le ragioni dell’accertamento e la sufficienza della sua motivazione, preso atto della collocazione dell’immobile in zona di pregio. Ciò è contraddittorio e illogico, non evincendosi le ragioni per le quali la CTR abbia respinto l’appello, pur avendo confermato la legittimità dell’atto impositivo, trovandosi all’interno della motivazione solo una frase che si riferisce alla necessità (genericamente affermata) di valutare la qualità urbana e ambientale in cui è inserito l’immobile e le sue caratteristiche edilizie e quelle del fabbricato che la comprende. Ciò a fronte della restante – e prevalente motivazione, ove si ribadisce la legittimità dell’operato dell’Ufficio che “non poteva fornire altra motivazione se non la logica deduzione su fatti che sono a tutti noti ed ha pertanto assolto l’onere probatorio che gli incombe”. Tale incoerente ragionamento integra una motivazione perplessa e illogica, e quindi solo apparente, che determina la nullità della sentenza perchè affetta da “error in procedendo”. La motivazione suddetta infatti, benchè graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, in quanto reca nella parte motiva della sentenza, argomentazioni obbiettivamente incoerenti rispetto al dispositivo, inidonee pertanto a far conoscere – e giustificare – il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. n. 22232 del 03/11/2016; cfr. Cass. n. 9745 del 18/04/2017).
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019
Depositato in cancelleria il 18 febbraio 2020