Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3972 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 18/02/2011), n.3972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9291-2010 proposto da:

L.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, V.LE PARIOLI 95, presso lo studio dell’avvocato EPIFANI BIANCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALINI ADRIANA, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TECNOFARMA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 376/2009 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 27/02/09, depositata l’01/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDELI Massimo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L.C. aveva impugnato il recesso intimato dalla Tecnofarma srl dal contratto di formazione e lavoro il 30 ottobre 1995 e quindi prima della scadenza di ventiquattro mesi del contratto stipulato il primo marzo 1995. Il Tribunale di Cosenza affermava la illegittimità del recesso e la Corte d’appello di Catanzaro confermava questa parte della statuizione, riducendo però il risarcimento alle mensilità maturate fino al marzo 1996. Su ricorso della lavoratrice, questa Corte accoglieva l’impugnazione per difetto di motivazione, per avere dato per pacifico che la raccomandata del 19 marzo 1996 contenesse anche l’invito a riprendere servizio, mentre l’onere della prova sul contenuto della busta raccomandata grava sul mittente. La Corte d’appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio, limitava ancora il diritto alle retribuzioni maturate fino al 21 marzo 1996, sul rilievo che la stessa L. aveva ammesso di essere stata invitata a riprender servizio con lettera in pari data. Osservava la Corte di Reggio Calabria che, nelle note autorizzate in primo grado, la L. l’aveva ammesso e, in risposta all’appello della società, che si doleva non essere stato tenuto conto di tale ammissione, la L. nulla aveva eccepito costituendosi nel giudizio di secondo grado. Ed invero nelle suddette note difensive la lavoratrice aveva sostenuto l’irrilevanza dell’offerta di riprendere servizio in varie località, a Roma o a Matera, asserendo di avere diritto al posto a Cosenza, ma così inequivocabilmente ammettendo che l’invito vi era stato, nelle note infatti si leggeva ” L’unica proposta documentata di offerta di posto di lavoro alternativo è stata formulata ben dopo l’avvenuto recesso e il tentativo di conciliazione”. Pertanto, concludeva il Giudice del rinvio, le ammissioni della L. sollevavano la società dall’onere di dimostrare il contenuto della missiva di cui alla raccomandata.

Avverso detta sentenza la L. propone ricorso con due motivi.

La società è rimasta intimata. Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 384 c.p.c. perchè il Giudice del rinvio si sarebbe sottratto al principio fissato dalla sentenza rescindente per cui incombe al mittente l’onere di provare il contenuto di una raccomandata, spedita in busta e non in plico, quando il destinatario ne contesta il contenuto;

Con il secondo mezzo si denunzia difetto di motivazione per avere la sentenza impugnata estrapolato una frase nella sua memoria di primo grado pur essendo in contrasto con le altre difese da lei spiegate;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta infondatezza del ricorso; Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perchè la sentenza rescindente di questa Corte n. 24031/2006 aveva cassato la sentenza della C.A. di Catanzaro con queste argomentazioni” Nella specie, la Tecnofarma ha provato la ricezione di una busta raccomandata; la destinataria ne ha contestato il contenuto; l’onere della prova circa il detto contenuto è a carico della società mittente. Di tutto ciò la Corte di Appello, la quale pure aveva emesso un’ordinanza istruttoria, non si è fatta carico ed ha trascurato di enunciare le ragioni per le quali ha dato per pacifico che l’invito a riprendere servizio presso diversa sede fosse pervenuto all’attrice.”; La sentenza rescindente aveva quindi colto un difetto di motivazione, ossia la mancata esplicitazione degli elementi che dimostravano la ricezione della raccomandata, il cui contenuto era stato contestato. I Giudici del rinvio hanno ovviato al rilevato difetto di motivazione, perchè, a differenza di quanto risultante nella sentenza cassata, hanno indicato una prova della ricezione, e cioè il tenore delle difese della lavoratrice, che, nelle note di primo grado, aveva ammesso che un invito a riprendere il lavoro vi era stato, sia pure in sede diversa da quella presso cui avrebbe avuto diritto. Nè è ravvisabile il difetto di motivazione, giacchè la Corte adita ha ben spiegato che le affermazioni contenute in quelle note, non potevano avere altro significato se non la ammissione che la società l’aveva invitata a riprendere servizio e trattasi di apprezzamento privo di vizi logici e giuridici che compete esclusivamente al giudice di merito;

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere rigettato e che non si deve provvedere sulla spese perchè la controparte non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA