Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3972 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 16/02/2021), n.3972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20814-2019 proposto da:

ASSOCIAZIONE GLAMOUR, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 267,

presso lo studio dell’avvocato DE VITO PAOLO VALERIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato RENATO ROLLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 122/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE depositata il 22/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che l’associazione “GLAMOUR” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Piemonte, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Torino, che aveva respinto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento IRES, IVA ed IRAP 2011, emesso nei suoi confronti, per essere stata essa qualificata come ente commerciale;

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente ha eccepito violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 1 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 37 del 2015, aveva statuito l’illegittimità costituzionale della norma del “decreto semplificazioni fiscali” che aveva consentito alle agenzie fiscali di conferire, nelle more dell’espletamento delle procedure concursuali, incarichi dirigenziali ai propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, per il tempo necessario a coprire il posto vacante tramite concorso; inoltre la L. n. 241 del 1990, art. 21-septies indicava i casi di nullità assoluta dei provvedimenti amministrativi, fra i quali andavano annoverati gli avvisi di accertamento firmati, anche su delega, da un dirigente che tale non era; detti atti erano da ritenere viziati da un difetto assoluto di attribuzione ed affetti da nullità espressamente prevista dalla legge, nella specie dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 comma 1; e nella specie vi erano stati ben due atti affetti da nullità assoluta nell’accezione sopra descritta; il primo atto costituito dalla verifica generale nei confronti di essa associazione del 29 ottobre 2014, firmato da tale Dott.ssa TRUCCO Micaela, non dirigente; il secondo atto costituito dall’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, sottoscritto il 20 maggio 2015 da tale Dott. CASSONI Mauro, all’epoca non dirigente; e la nullità assoluta degli atti di cui sopra per difetto di sottoscrizione e carenza di attribuzione poteva essere ritualmente eccepito anche nella presente sede di legittimità, senza che potessero esse ad essa opposte le preclusioni tipiche del processo tributario;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che l’unico motivo di ricorso proposto dalla contribuente associazione “GLAMOUR” è inammissibile;

che, invero, secondo quanto affermato da questa Corte di legittimità proprio con riferimento agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, in relazione alla carenza di potere del sottoscrittore di un avviso di accertamento (cfr. Cass. n. 10802 del 2010; Cass.n. 23547 del 2016; Cass. n. 22810 del 2015), nel processo tributario è inammissibile la denuncia di un vizio dell’atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati, ovvero la censura di omesso rilievo d’ufficio di una nullità, in quanto nel processo tributario, in considerazione della sua struttura impugnatoria ed in applicazione del principio generale di conversione dei motivi di nullità dell’atto tributario in motivi di gravame, l’invalidità di un atto, qualora non sia stato ritualmente eccepita con il ricorso introduttivo, non può essere rilevata d’ufficio, nè può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità;

che, nella specie, è stata la stessa associazione “GLAMOUR” ricorrente ad aver dichiarato che la nullità per difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti non è stata eccepita quale motivo di ricorso in primo grado, ma è stata per la prima volta eccepita nella presente sede di legittimità, nella quale, com’è noto, sono precluse valutazioni di merito ed a maggior ragione non è consentito eccepire per la prima volta questione di nullità assoluta dell’atto impugnato;

che, pertanto, il ricorso proposto dall’associazione “GLAMOUR” va dichiarato inammissibile, con sua condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo; che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 6.500,00 a titolo di compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA