Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3972 del 14/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.14/02/2017), n. 3972
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26234-2015 proposto da:
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del
suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA,
che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli
avvocati RENATE VON GUGGENBERG, LAURA FADANELLI, MICHELE PURRELLO e
STEPHAN BEIKIRCHER giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
OBERALP S.P.A., c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F CONFALONIERI
5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GRUNER MICHAEL giusta delega in
calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
B.L.S. – BUSINESS LOCATION SUDTIROL ALTO ADIGE A.G. S.P.A.;
– intimata –
avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO DI TRENTO SEZIONE
DISTACCATA DI BOLZANO, emessa l’8/04/2015 e depositata il
18/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
ANTONIO GENOVESE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di Trento – Sez. di Bolzano, con la sentenza n. 364 del 2015 (pubblicata il 18 maggio 2015), nel procedimento di opposizione alla stima di un’area dichiarata di PU ed espropriata dalla Provincia autonoma di Bolzano, promosso, ai sensi della L.P. n. 10 del 1991, art. 15 da Oberlap SpA ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della BLS Business Location Sudtirol SpA, ha determinato l’indennizzo spettante a Oberlap ed ha compensato le spese per un terzo ponendo i residui due terzi a carico della Provincia.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Provincia autonoma di Bolzano, lamentando che, a fronte di un accoglimento dell’opposizione nella misura del 25% (in relazione alla decurtazione di tale percentuale operata erroneamente dalla Provincia Autonoma) con una soccombenza di Euro 204.177,19 (scaglione della causa inferiore a Euro 260.00,00) siano state liquidate spese in uno scaglione assai superiore (non quello del disputatum ma quello dell’indennità complessiva liquidata: 816.708,75).
Considerato che il Collegio ritiene opportuno esaminare in udienza pubblica la rilevante questione della delimitazione del disputatum nel giudizio di opposizione alla stima, a seguito dell’offerta pubblica di una somma che non sia stata accettata dall’espropriato, in mancanza di specifici precedenti.
PQM
Rinvia la causa all’udienza pubblica della prima sezione civile. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 1 della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 20 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017