Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3971 del 29/02/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 3971 Anno 2016
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 19805-2012 proposto da:
EQUITALIA SUD S.P.A. C.F. 11210661002, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo
studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI,
rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO RAGNI,
2015

giusta delega in atti;
– ricorrente –

4675

contro

IAIA NUNZIANO C.F. IAINZN48S18B809V, elettivamente
domiciliata

in

ROMA, PIAZZA RANDACCIO l, presso lo

Data pubblicazione: 29/02/2016

studio dell’avvocato LEONARDO MUSA, rappresentato e
difeso dall’avvocato FRANCESCO CARMELO ORLANDINO,
giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro
I.N.P.S.
C.E.

80078750587,

in persona del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO,
giusta delega in calce alla copia notificata del
ricorso;
– resistenti con mandato avverso la sentenza n. 3/2012 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 30/01/2012 r.g.n. 3792/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/12/2015 dal Consigliere Dott. PAOLO
NEGRI DELLA TORRE;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per
•••

l’accoglimento del ricorso.

SOCIALE,

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

R.G. n. 19805/2012
Ud. 2/12/2015
Equitalia Sud/Iaía
Estensore: dott.
Paolo
Negri della Torre

Svolgimento del processo
Con sentenza n. 3/2012, depositata il 30 gennaio 2012, la Corte di appello di Lecce, in

accoglimento dell’appello proposto da Nunziano Iaia, dichiarava la nullità del ruolo e
della conseguente cartella esattoriale relativa al pagamento della somma di euro
18.277,95 quale importo – comprensivo di accessori – dovuto dall’appellante per
contributi agricoli degli anni 1998, 1999 e 2000.
La Corte poneva a fondamento della propria decisione la nullità della notifica della
cartella, avvenuta a mezzo posta, in quanto nell’avviso di ricevimento era indicato il
nome di un consegnatario diverso dal destinatario (Iaia) e senza che venisse specificato
il rapporto qualificato che deve intercorrere tra il destinatario e la persona che ha
ricevuto l’atto.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza Equitalia Sud s.p.a., con due
motivi; lo Iaia ha resistito con controricorso.
L’INPS ha svolto attività difensiva in udienza.

Motivi della decisione
Con il prima motivo di ricorso viene denunciato il vizio di omessa statuizione, nella
sentenza impugnata, sull’eccezione di inammissibilità dell’appello e su quella di tardività
delle eccezioni inerenti i vizi formali della cartella, entrambe sollevate dalla difesa di
Equitalia Sud con la memoria di costituzione in grado di appello.
Osserva al riguardo la ricorrente Che lo Iaia si era limitato, con il proprio atto di appello,
a riproporre tutti i motivi del ricorso introduttivo, sui quali il giudice di primo grado si
era pronunciato, non chiarendo quali principi di diritto il Tribunale aveste violato e da
quali carenze motivazionali la sentenza gravata fosse affetta. Inoltre, i motivi di appello
inerenti l’inesistenza della notifica e la violazione dell’art. 7 I. n. 212/2000, così come
già rilevato dal primo giudice, erano stati proposti tardivamente nel corso del giudizio di
primo grado, come motivi ‘aggiunti, e in quanto tali risultavano già in esso inammissibili.
1

Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 26 D.P.R.
n. 602/1973 e dell’art. 156 c.p.c.: la prima di tali norme prevede, infatti, che la notifica
delle cartelle di pagamento possa essere effettuata anche a mezzo posta, in alternativa
alle altre forme di notifica previste dallo stesso art. 26, senza necessità di redigere
un’apposita relata di notifica; la Corte distrettuale non aveva poi tenuto in alcun conto
che lo Iaia aveva ricevuto la cartella, tanto da impugnarla tempestivamente, così che,
ai sensi dell’art. 156, terzo comma, c.p.c., avendo l’atto raggiunto il proprio scopo, non

E’ fondato, e deve essere accolto, il primo motivo di ricorso.
La Corte territoriale ha, infatti, pronunciato unicamente sulla prima delle due eccezioni
proposte dallo Iaia con il proprio ricorso in appello, avente ad oggetto l’inesistenza della
relata di notifica della cartella impugnata, la seconda di esse riguardando l’inesistenza
della cartella per violazione dell’art. 7 i. 27 luglio 2000, n. 212.
Peraltro, così facendo, il giudice di appello ha completamente omesso di decidere sulla
eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla società di riscossione, con la
propria memoria di costituzione, sul rilievo che l’appellante aveva trascurato di
contrapporre alle ragioni della sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso in
opposizione alla cartella, le proprie diverse argomentazioni, dirette a contestare il
fondamento logico-giuridico delle prime, e ciò in violazione del requisito della specificità
dei motivi di impugnazione prescritto dagli artt. 342 e 434 c.p.c. nella formulazione

ratione temporis applicabile.
La sentenza impugnata n. 3/2012 della Corte di appello di Lecce deve, pertanto, essere
cassata, in relazione a tale primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, e la
causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari.

p.q.m.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di
appello di Bari.
Così deciso in Roma il 2 dicembre 2015.

poteva farsi luogo a pronuncia di nullità.

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