Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3971 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. I, 19/02/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 19/02/2010), n.3971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.R. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

03/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

23/10/2009 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte:

 

Fatto

OSSERVA

Quanto segue:

E.R. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di dodici motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Roma dep il 3.10.07 con cui il Ministero della Giustizia veniva condannato ex L. n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 3000,00 per l’eccessivo protrarsi di un processo durato complessivamente dal 12.7.94 al 15.10.04 svoltosi in primo grado innanzi al pretore di Napoli quale giudice del lavoro in appello innanzi al tribunale della stessa citta’ cui e’ seguito un giudizio di legittimita’ innanzi a questa Corte che ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli. Il Ministero della Giustizia non ha resistito con controricorso.

Osserva:

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole di circa anni due sulla base di una durata ragionevole di anni otto.

Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu.

Il motivo appare inammissibile,limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Con il secondo motivo si lamenta la errata individuazione del periodo di normale durata del processo.

Anche tale motivo e’ inammissibile .Lo stesso e’ basato sulla astratta e tautologica affermazione che la giusta durata del processo – stante la sua natura previdenziale- avrebbe dovuto essere di due anni per il primo grado ed uno e mezzo per il secondo, senza chiarire in riferimento alla fattispecie in esame le ragioni per cui si sarebbe dovuto adottare tale criterio. E’, infatti, noto che i termini stabiliti dalla Cedu non sono rigidi ma costituiscono dei criteri di riferimento che possono quindi essere, entro certi limiti, adattati con valutazione del giudice al caso concreto, e che la natura previdenziale di una causa non comporta di per se’ l’applicazione di un termine di durata ragionevole ridotto dipendendo tale determinazione pur sempre dalla valutazione della complessita’ della causa rimessa al giudice in ordine alla quale non si rinviene nel motivo alcuna censura.

Con il terzo ed il quarto motivo si deduce la insufficienza della liquidazione del danno (1500,00 Euro per un anno di ritardo).

I motivi sono manifestamente infondati essendosi la Corte d’appello attenuta ai parametri di liquidazione Cedu che,come e’ noto oscillano tra i mille/00 e millecinquecento/00 Euro per anno di ritardo, avendo liquidato l’indennizzo sulla base massima di Euro 1500,00 per anno.

Con il quinto motivo ed il sesto, si deduce sotto diversi profili il mancato riconoscimento di un bonus di Euro 2000,00 in ragione della natura previdenziale della controversia.

I motivi sono manifestamente infondati.

La Corte di Strasburgo ha,infatti, affermato il principio che il bonus in questione debba essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha poi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e quelle previdenziali. Tutto cio’ non significa che dette cause sono necessariamente di per se’ particolarmente importanti con una conseguente liquidazione automatica del bonus in questione, ma che, data la loro natura, e’ possibile che lo siano con una certa frequenza. Tale valutazione di importanza rientra nella ponderazione del giudice di merito che,come e’ noto, dispone di una certa discrezionalita’ nel variare l’importo di indennizzo per anno di ritardo (da mille/00 a millecinquecento/00 salvo limitato discostamento in piu’ o in meno a seconda delle circostanze) e che in tale valutazione, qualora riconosca la causa di particolare incidenza sulla situazione della parte, puo’ arrivare a riconoscere il bonus in questione. Tutto cio’ non implica uno specifico obbligo di motivazione essendo tutto cio’ compreso in quella che concerne la liquidazione del danno, per cui, se il giudice non si pronuncia sul bonus, implicitamente cio’ sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo.

Con i motivi da sette a dodici si censura sotto diversi profili la liquidazione delle spese.

Il settimo motivo e’ inammissibile poiche’ il quesito non pone alcuna questione di diritto limitandosi ad una mera domanda sulla sufficienza o meno della liquidazione delle spese nel caso concreto.

L’ottavo motivo pone la questione relativa a quali tariffe devono essere applicare ai giudizio di equa riparazione. Il motivo e’ infondato E’ giurisprudenza costante di questa Corte che le spese del giudizio in materia di equa riparazione devono essere liquidate in base alle tariffe dei procedimenti ordinari contenziosi. Peraltro dal decreto impugnato non risulta in alcun modo che la Corte d’appello si sia discostata da questo criterio non avendo in alcun modo affermato un diverso principio.

E’ invece fondato il nono motivo con cui si contesta un difetto di motivazione nella liquidazione delle spese poiche’ la Corte d’appello ha liquidato la somma complessiva di Euro mille/00 per le spese di giudizio senza distinguere quali erano attribuite ad onorari e quali a diritti.

Il decimo motivo e’ inammissibile per le stesse ragioni di cui al settimo motivo.

L’undicesimo ed il dodicesimo motivo,con cui si censura che il giudice di merito ha immotivatamente disatteso la nota spese restano assorbiti dall’accoglimento del nono motivo.

Il ricorso va in conclusione accolto nei termini di cui sopra.

Il decreto impugnato va di conseguenza cassato in relazione al motivo accolto e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c. la causa puo’ essere decisa nel merito e, fermo restando l’accoglimento della domanda nei termini gia’ decisi dalla Corte d’appello con la conseguente condanna della PDCM al pagamento dell’equo indennizzo, quest’ultima va condannata altresi’ al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo che si compensano per il presente giudizio nella misura di due terzi in ragione del rigetto della maggior parte dei motivi.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito, condanna la PDCM al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate per l’intero in Euro 1000,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, da compensarsi nella misura di due terzi, nonche’ al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 1150,00 di cui Euro 720,00 per onorari ed Euro 50,00 per spese oltre spese generali ed accessori. Spese tutte distratte in favore dell’avv.to antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA