Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3971 del 18/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 18/02/2020), n.3971
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17639-2018 proposto da:
C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO 5,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7337/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata l’11/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE
MARIA ENZA.
Fatto
RITENUTO
che:
C.E. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, depositata il 13-11-2017 non notificata, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento con il quale, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, l’Amministrazione rettificava il classamento relativo ad immobile sito in (OMISSIS), per variazioni catastali da cat. A/3 classe 3 a cat. A/2 classe 3 e R. cat. da Euro 981,27 ad Euro 1.342,79, rigetta l’appello del contribuente, ritenendo non dimostrata la presunta errata valutazione della nuova rendita catastale dell’Agenzia e assorbendo ogni restante argomentazione. La CTR, in particolare, sostiene che non è stata presentata alcuna perizia tecnica da cui si evincano elementi tecnici diversi da quelli accertati dall’Ufficio e già esaminati dai primi giudici, ritenendo invece preciso e corrispondente ai nuovi valori commerciali degli immobili, il procedimento tecnico esposto per ricalcolare i nuovi valori catastali.
L’Agenzia si costituisce con controricorso.
Il contribuente deposita memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (vizio di “motivazione apparente”) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
Il primo motivo è fondato.
La C.T.R. si è limitata a rinviare del tutto genericamente a quanto accertato dai giudici di primo grado senza dare conto, neppure nella parte in fatto della sentenza, delle specifiche contestazioni del contribuente. Ne consegue l’impossibilità di individuare le motivazioni poste a fondamento del dispositivo stante, peraltro, l’utilizzazione di mere formule di stile standardizzate nell’esposizione dei motivi di fatto e delle ragioni di diritto.
Va richiamato, al riguardo, il principio affermato dalla Corte, secondo cui la concisa esposizione degli elementi in fatto della decisione non rappresenta un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. n. 920 del 2015; n. 22845 del 2010).
Come questa Corte ha già affermato, deve infatti ritenersi affetta da nullità assoluta la sentenza della commissione tributaria regionale che risulti del tutto priva della esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda, in particolare quando, come nel caso di specie, risulta impossibile apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a fare propria la tesi dell’appellante (cfr. Cass. n. 20648 del 2015).
Difetta, pertanto, la decisione, in maniera chiara, univoca ed esaustiva, delle ragioni, attribuibili alla CTR, giustificanti la decisione di rigetto del gravame.
L’accoglimento del superiore motivo determina
l’assorbimento del secondo motivo, col quale si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), poichè la CTR non si è pronunciata sulla doglianza sollevata dal ricorrente, già precedentemente proposta in primo grado e mai esaminata.
La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese dei presente giudizio di legittimità, alla CTR del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 18 febbraio 2020