Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3971 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 18/02/2011), n.3971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8421-2010 proposto da:

M.D.M. (OMISSIS), in proprio e n.q. di

procuratore generale della sig.ra M.M.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo

studio dell’avvocato PALMERI GIOVANNI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SIAGURA ALESSANDRO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA (OMISSIS), quale incorporante il BANCO DI SICILIA

SPA, in persona del Dirigente e Quadro Direttivo di Secondo Livello

presso la Direzione Generale, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato CIABATTINI LIDIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

13/01/09, depositata il 23/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDELI Massimo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.G., collocato in quiescenza il 2 gennaio 1986, ed altri ex dipendenti del Banco di Sicilia convenivano in giudizio il Banco medesimo per ottenere la perequazione sulla pensione, prevista dal regolamento di quiescenza, per cui la prestazione doveva essere adeguata, all’inizio di ciascun anno, al 90% della retribuzione spettante ai pari grado in servizio. Il pretore accoglieva parzialmente le domande, mentre il Tribunale, in sede d’appello, dichiarava il diritto di tutti costoro alla richiesta perequazione dal 1992 fino al 31.12.97, senza distinguere tra coloro che erano già pensionati e coloro che erano in servizio. Con sentenza n. 12761 del 9 luglio 2004 questa Corte accoglieva il ricorso della Banca per quanto di ragione e cassava con rinvio enunciando il seguente principio di diritto: “limitatamente al periodo controverso, successivo al 31 dicembre 1992 – la perequazione automatica del trattamento pensionistico, derivante dalla clausola di aggancio alla retribuzione del pari grado in servizio, non compete – per l’anno 2003 – a nessun dei dipendenti del Banco di Sicilia (ed attuali intimati), a prescindere dalla data di pensionamento. A far tempo dal 1994, poi, assume invece rilievo, allo stesso fine, la data di pensionamento dello stesso personale, a seconda che sia precedente – oppure successiva – al 31 dicembre 1990. Ai lavoratori, ancora in servizio alla data dei 31 dicembre 1990, detta perequazione automatica non compete, infatti, neanche a far tempo dal 1 gennaio 1994. Ai lavoratori, già in pensione alla stessa data del 31 dicembre 1990, la perequazione continua a competere, invece, a far tempo dal 1 gennaio 1994 (ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 9, comma 2, e art. 11, in relazione alla L. 30 luglio 1990, n. 218 e al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, cit., appunto) e fino al 1 gennaio 1998, essendo stata quella perequazione soppressa – a far tempo da quest’ultima data (ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 4).” La Corte d’appello di Messina, giudice del rinvio, con sentenza del 23.3.2009, rigettava la domanda di tutti gli originari ricorrenti, facendo applicazione della norma sopravvenuta dopo la sentenza rescindente, ossia della L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 55, che ha previsto, “al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi”, che la L. n. 421 del 1992, art. 3, comma 1, lett. p), e il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 9, comma 2, “devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 11, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, art. 3” e che alla “assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza”;

Avverso detta sentenza propone ricorso l’erede di M.G., ossia M.D.M. in proprio e quale procuratore generale di M.M.C..

Resiste con controricorso la Unicredit spa incorporante il Banco di Sicilia Società per azioni. Sostiene la ricorrente che la statuizione riguardante il dante causa, in quanto pensionato al 31.12.90, non era stata annullata dalla sentenza rescindente di questa Corte, ma era passata in giudicato, onde non poteva il Giudice del rinvio fare applicazione dello ius superveniens. Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta infondatezza del ricorso; Letta la memoria della Banca;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perchè è ben vero che la pronunzia rescindente aveva confermato il diritto dei già pensionati alla perequazione richiesta, tuttavia, anche nei riguardi di costoro, la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo venne cassata, perchè si trattò, cfr. dispositivo, di annullamento integrale, senza conferma di alcuna sua parte. Inoltre la sentenza rescindente affermò che, per i già pensionati, il diritto alla perequazione decorreva, non già dal 1992, come deciso dalla sentenza cassata, ma dal 1994. Ne consegue che al giudice del rinvio veniva rimessa anche la sorte dei già pensionati e che quindi questi poteva e doveva fare applicazione dello ius superveniens, non sussistendo alcuna preclusione da giudicato. Ritenuto che il ricorso va quindi rigettato e che le spese devono essere compensate a causa dello ius superveniens.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA