Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3970 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. I, 19/02/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 19/02/2010), n.3970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27049/2008 proposto da:

C.T. (c.f. (OMISSIS)), R.M. (c.f.

(OMISSIS)), R.A.M. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. DORIA 48, presso l’avvocato

ABBATE Ferdinando Emilio, che li rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DREI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

27/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/10/2 009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato RANIERI RODA, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, C.T. + 2 impugnavano il decreto della Corte di Appello di Roma in data 20/03/2006, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma nei loro confronti, quale equa riparazione del danno morale, derivante da irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, decorrenza degli interessi nonchè determinazione e liquidazione delle spese di giudizio.

Va precisato che nel giudizio di merito era stato presentato un unico ricorso.

Non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I ricorrenti hanno presentato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va accolto il motivo relativo alla durata del procedimento.

Contraddittoriamente il giudice a quo da un lato ammette che la procedura de qua iniziò nel novembre 2003 e si concluse nell’aprile 2004; individua la ragionevole durata in tre anni, ma dall’altro determina poi il periodo eccedente in tre anni, senza considerare gli ulteriori cinque mesi di ritardo.

Quanto agli interessi, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (per tutte Cass. n. 18105 del 2005), questi decorrono dalla domanda e non dalla pronuncia.

Così accolti i motivi proposti, va considerato assorbito quello relativo alla liquidazione delle spese, asseritamente inferiori alle tariffe, dovendosi rideterminare le stesse per il giudizio di merito.

Va pertanto cassato il decreto impugnato.

Può decidersi nel merito: il periodo eccedente la ragionevole durata va determinato in sette anni e cinque mesi, e va quindi condannata l’amministrazione al pagamento della somma ulteriore di Euro 420,00 con interessi dalla domanda sulla somma complessiva; le spese del giudizio di merito vanno liquidate come da dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza anche per il presente grado e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione a corrispondere alle parti ricorrenti la somma ulteriore di Euro 420,00, con gli interessi legali dalla domanda sulla somma complessiva, e le spese giudiziali, che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, e che dispone siano distratte in favore dei difensori antistatari; per il giudizio di legittimità, in Euro 700,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte in favore dell’avvocato ABBATE antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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