Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3970 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 18/02/2011), n.3970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8338-2010 proposto da:

D.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato BISAZZA

TERRACINI ORESTE, rappresentato e difeso dall’avvocato MILIA

GIULIANO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIVERSO SRL (OMISSIS), (già Universo spa), in persona

dell’Amministratore e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso

lo studio dell’avvocato BOSCHI ETTORE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GUIDOBALDI PIERANGELO, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 358/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

5/03/09, depositata il 02/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;

udito l’Avvocato Palazzo Pietro (delega avv. Guidobaldi Pierangelo)

difensore della controricorrente e ricorrente incidentale che si

riporta agli scritti; è presente il P.G. in persona del Dott. FEDELI

Massimo che aderisce alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di L’Aquila, riformando la statuizione di primo grado, per quanto ancora interessa in questa sede, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo il 18 febbraio 2003 a D.L., impiegato direttivo con mansioni di capo settore abbigliamento, dalla Universo spa e condannava quest’ultima al pagamento di venti mensilità dell’ultima retribuzione, ossia cinque mensilità e quindici mensilità a titolo di indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro.

Avverso detta sentenza ricorre il D. con ricorso principale e resiste la Universo srl (già Universo spa) con controricorso e ricorso incidentale.

Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza ex art. 335 c.p.c.;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta infondatezza del ricorso incidentale e di manifesta fondatezza di quello principale;

Letta la memoria depositata dal lavoratore;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Infatti il ricorso incidentale, da esaminare per primo, con cui la società si duole della pronunzia di illegittimità del licenziamento, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha spiegato che il recesso non era giustificato da effettive ragioni inerenti l’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro, perchè intimato in conseguenza delle difficoltà economiche e dell’andamento negativo del punto vendita Io Bimbo.

Osservavano infatti i Giudici d’appello che la società per azioni, con oltre 60 dipendenti e con 20 punti vendita, non poteva provare le asserite difficoltà economiche, relative peraltro ad un solo punto vendita, sulla base di un bilancio trimestrale negativo dello stesso.

Peraltro il posto del D. era stato prontamente ricoperto con altra impiegata e la società non aveva fornito la prova della impossibilità di utilizzarlo altrove;

A fronte di detta motivazione e ferma restando la libertà dell’imprenditore di organizzare nel modo più opportuno la sua azienda, con il che conviene ampiamente la sentenza impugnata, non sono state dedotte nè illogicità nè la mancata valutazione di circostanze decisive atte a mutare la decisione, giacchè la diminuzione di capitale si afferma come meramente “allegata” e non dimostrata, e quanto alla visura del 2009 da cui risulterebbero solo tre sedi e 43 dipendenti, si tratta di elementi posteriori di ben sei anni dal licenziamento. Nè, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società, era onere del dipendente allegare la propria disponibilità a ricoprire altro incarico, ma era onerato il datore della prova di non poterlo adibire altrove;

Quanto al ricorso principale del lavoratore, è manifestamente infondata la censura relativa al riconoscimento della indennità sostitutiva della reintegra pari a 15 mensilità, giacchè detta richiesta era stata formulata dal lavoratore medesimo nelle conclusioni del ricorso in appello, come riportate dalla sentenza impugnata. E’ invece manifestamente fondata la censura concernente la liquidazione di solo 5 mensilità, perchè il principio più volte enunciato è il seguente (Cass. n. 12514 del 26/08/2003, n. 6342/200) “La richiesta del lavoratore illegittimamente licenziato di ottenere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, l’indennità prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, costituisce esercizio di un diritto derivante dall’illegittimità del licenziamento, riconosciuto al lavoratore secondo lo schema dell’obbligazione con facoltà alternativa “ex parte creditoris”;

pertanto, l’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro facente carico al datore di lavoro si estingue soltanto con il pagamento della indennità sostitutiva della reintegrazione, per la quale abbia optato il lavoratore, non già con la semplice dichiarazione da questi resa di scegliere detta indennità in luogo della reintegrazione e, conseguentemente, il risarcimento del danno, il cui diritto è dalla legge fatto salvo anche nel caso di opzione per la succitata l’indennità, va commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino al giorno del pagamento dell’indennità sostitutiva e non fino alla data in cui il lavoratore ha operato la scelta.” Ha quindi errato la sentenza impugnata a liquidare, a titolo di risarcimento danni da licenziamento illegittimo solo cinque mensilità. Ritenuto che pertanto il ricorso incidentale va rigettato, mentre va accolto quello principale, con conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata e rinvio ad altro Giudice, che si designa nella Corte d’appello di Ancona, la quale si atterrà al principio di diritto sopra riportato, per cui oltre alla indennità sostitutiva della reintegra spettano le retribuzioni maturate dal licenziamento all’effettivo pagamento della predetta indennità. Il Giudice del rinvio provvederà anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta l’incidentale ed accoglie il principale; cassa in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Ancona.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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