Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 397 del 10/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 397 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 28516-2012 proposto da:
DE BUONO ANTONELLA DBNNNL73T45D086V, ORRICO MARIA
RRCMRA62D47D086S, CAPANO NICOLA CPNNCL48M27D289E, DE
LUCA ANNAMARIA DLCNNA50P64D086K, DE 1 BUONO FRANCESCO
DBNFNC39S20D086J, MARINO MARIA PIA MRNMR048A50D086L,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATANASIO
2013
2288

KIRCHER N 7, presso lo studio dell’avvocato IASONNA
STEFANIA, rappresentati e difesi dall’avvocato VETERE
SALVATORE;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 10/01/2014

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 28/07/2012 R.G.n. 793/11;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

– resistente –

IN FATTO
Con ricorso del 27.6.2011 Maria Orrico, Nicola Capano, Maria Pia
Marino, Francesco De Buono, Annamaria De Luca e Antonella De Buono
adivano la Corte d’appello di Salerno per ottenere la condanna del Ministero

legge 24 marzo 2001, n. 89, in relazione all’art. 6, paragrafo 1 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), del 4.11.1950, ratificata
con legge n. 848/55, per l’eccessiva durata di un processo civile instaurato
innanzi al Tribunale di Cosenza, proseguito in secondo grado davanti alla
Corte d’appello di Catanzaro e interrotto all’udienza del 26.5.2010 per morte
di uno degli app.Alanti.
Con decreto del 20.7.2012 la Corte salernitana dichiarava inammissibile il
ricorso, non avendo i ricorrenti documentato, con idonea attestazione di
cancelleria, la data di estinzione del giudizio d’appello ovvero la sua
pendenza, di guisa che non vi erano elementi indispensabili per verificare la
tempestiva proposizione del ricorso ex lege c.d. Pinto.
Per la cassazione di tale decreto ricorrono Maria Orrico, Nicola Capano,
Maria Pia Marino, Francesco De Buono, Annamaria De Luca e Antonella De
Buono, in base ad un unico motivo.
Il Ministero della Giustizia non ha presentato controricorso, ma un “atto di
costituzione” al fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale della
causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo d’impugnazione i ricorrenti deducono la violazione

dell’art. 3, 5 0 comma della legge n. 89/01, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.
3

della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell’art. 2 della

Sostengono che la Corte territoriale avrebbe dovuto avvalersi dei poteri
officiosi che l’art. 3, 5 0 comma legge cit. attribuisce al giudice, al fine di
richiedere alla informazioni alla Corte calabrese circa l’esito del giudizio
presupposto. Esercizio ancor più necessario in considerazione del fatto che i

2. – Il motivo è fondato.
2.1. – In un recente ed analogo caso (Cass. n. 12044/13) che questa Corte
condivide integralmente e che conviene riportare, è stato osservato che “al
potere di disporre, su richiesta del ricorrente, l’acquisizione in tutto o in parte
degli atti e dei documenti del processo presupposto (art. 3, comma 5 legge cit.
testo previgente), si aggiunge quello officioso, derivabile dalla natura
camerale del procedimento ex lege n. 89/01 e dunque dall’art. 738, terzo
comma c.p.c. (che consente un’esplicazione più ampia della facoltà prevista
dall’art. 213 c.p.c. per il giudizio ordinario di cognizione), di richiedere
all’ufficio giudiziario interessato informazioni circa la pendenza del processo
alla data di presentazione del ricorso. L’un potere (quello di acquisire atti e
documenti su semplice istanza di parte) non può logicamente essere disgiunto
dall’altro (quello di richiedere informazioni sulla pendenza del medesimo
processo a una certa data), sol che si consideri che dalle stesse copie degli atti
trasmessi ben può emergere la pendenza del processo presupposto alla data
che interessa. In tale direzione sembra muoversi Cass. n. 16367/11, che ha
applicato il principio espresso da Cass. n. 18603/05 — secondo cui il giudice
non può rigettar 2 la domanda per eventuali carenze probatorie superabili con
l’esercizio del potere d’iniziativa che la legge n. 89/01 gli concede —
annullando il decreto con cui la Corte di merito aveva respinto la domanda
4

ricorrenti ne avevano fatto espressa richiesta nelle loro conclusioni istruttorie.

perché il ricorrente non aveva dimostrato la pendenza davanti al giudice
amministrativo del giudizio che lo riguardava. A conclusioni analoghe è
pervenuta di recente Cass. n. 4103/13, la quale ha ritenuto che il potere
officioso di acquisizione di atti e documenti ex art. 3, comma quinto, della

informazioni previsto in generale per i procedimenti camerali dall’art. 738
cod. proc. civ. – non consente, in presenza di una espressa richiesta della parte
in ordine a tale acquisizione, di considerarla onerata, al fine della prova della
tempestività della domanda, della produzione di atti e documenti del processo
presupposto, tra i quali va compreso sia l’avviso di avvenuta notificazione
della sentenza da parte dell’ufficiale giudiziario ex art. 112 del d.P.R. 15
dicembre 1959, n. 1229, sia l’avviso dell’avvenuta notificazione
dell’impugnazione ex art. 123 disp. att. cod. proc. civ., da annotarsi
sull’originale della sentenza”.
2.2. – La Corte territoriale non si è attenuta a tale principio, dando
prevalenza, in una situazione processuale che non lo consente, al principio
dispositivo della prova in luogo di quello di acquisizione, nel senso e nella
portata anzi detti.
3. – Accolto il ricorso, s’impone l’annullamento del decreto impugnato con
rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Salerno, che ai sensi dell’art.
385, comma 3 c.p.c. provvederà anche sulle spese di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Salerno, che provvederà anche sulle spese di
cassazione.
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legge 24 marzo 2001, n. 89 – che è coerente con il potere di assumere

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile

della Corte Suprema di Cassazione, il 5.11.2013.

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